Commission Implementing Directive 2012/37/EU of 22 November 2012 amending certain Annexes of Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the seed of Galega orientalis Lam., the maximum weight of a seed lot of certain fodder plant species and the sample size of Sorghum spp. Text with EEA relevance

Published date23 November 2012
Subject MatterSeeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 325, 23 November 2012
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23.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325/13

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

(1) La durezza del seme è una caratteristica tipica della specie Galega orientalis Lam. Pertanto, i requisiti di qualità della specie per quanto riguarda la facoltà germinativa minima devono essere integrati da informazioni relative a tale caratteristica.
(2) La direttiva 66/401/CEE stabilisce il peso massimo di un lotto di sementi per garantire l’omogeneità dei lotti nel quadro dei controlli delle sementi.
(3) Dato che l’evoluzione delle pratiche di produzione e di commercializzazione delle sementi, in particolare l’aumento della produzione di colture da seme e i metodi di trasporto delle sementi, hanno reso auspicabile l’aumento del peso massimo stabilito per i lotti di sementi di graminacee, è stato organizzato un esperimento temporaneo in conformità della decisione 2007/66/CE (3).
(4) Tale esperimento ha dimostrato che, nelle nuove condizioni, gli impianti di produzione sono in grado di produrre lotti di sementi di maggiori dimensioni sufficientemente omogenei. Occorre pertanto che agli Stati membri sia data la possibilità di autorizzare l’aumento del peso massimo dei lotti di sementi delle specie di graminacee.
(5) Le condizioni per la produzione di sementi, le ispezioni in campo, il campionamento e i controlli previsti dalla direttiva 66/402/CEE sono basate su metodi e norme riconosciuti a livello internazionale, quali quelli stabiliti dall’associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA).
(6) I requisiti di qualità stabiliti per la specie Sorghum spp. si basano principalmente sulla specie Sorghum bicolor (L.) Moench. In seguito ai nuovi sviluppi del mercato per la produzione di foraggio e di biomassa, è aumentata la domanda di altre sottospecie e di ibridi di Sorghum spp. con grani di minori dimensioni e di forma più sottile e più piatta. Di conseguenza, occorre definire più
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