Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1921 of 26 October 2015 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Published date | 27 October 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 281, 27 October 2015 |
27.10.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 281/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1921 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) | Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
(2) | Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. |
(3) | Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha deciso di cancellare il nome di una persona deceduta dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, la seguente persona fisica è cancellata dalla sezione «I. Persone»:
I. Persone
«Amos Bernard MIDZI (Mugenva). Data di nascita: 4.7.1952. Altre informazioni: a) ex ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario; b) ex ministro...
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