Commission Implementing Regulation (EU) 2016/872 of 1 June 2016 concerning the non-renewal of approval of the active substance isoproturon, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)

Published date02 June 2016
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 2 June 2016
L_2016145IT.01000701.xml
2.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/872 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2016

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/18/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva isoproturon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3) L'approvazione della sostanza attiva isoproturon, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2016.
(4) È stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'isoproturon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro i termini previsti da tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 28 febbraio 2014 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare.
(8) Il 5 agosto 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'isoproturon soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che è altamente probabile che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, abbia luogo un'esposizione delle acque sotterranee superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 μg/l a metaboliti rilevanti dell'isoproturon in situazioni rappresentate da tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. Sono stati inoltre individuati un rischio elevato a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi selvatici e un rischio elevato per gli organismi acquatici derivanti dall'isoproturon.
(9) Sulla base dei rischi individuati non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione dell'isoproturon in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b),
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