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2.6.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/872 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2002/18/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva isoproturon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(4) | È stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'isoproturon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro i termini previsti da tale articolo. |
(5) | Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) | Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 28 febbraio 2014 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) | L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare. |
(8) | Il 5 agosto 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'isoproturon soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che è altamente probabile che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, abbia luogo un'esposizione delle acque sotterranee superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 μg/l a metaboliti rilevanti dell'isoproturon in situazioni rappresentate da tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. Sono stati inoltre individuati un rischio elevato a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi selvatici e un rischio elevato per gli organismi acquatici derivanti dall'isoproturon. |
(9) | Sulla base dei rischi individuati non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione dell'isoproturon in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), |
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