Commission Directive 2002/18/EC of 22 February 2002 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant-protection products on the market to include isoproturon as an active substance

Published date26 February 2002
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 55, 26 February 2002
EUR-Lex - 32002L0018 - IT 32002L0018

Direttiva 2002/18/CE della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva isoproturon

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 26/02/2002 pag. 0029 - 0032


Direttiva 2002/18/CE della Commissione

del 22 febbraio 2002

che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva isoproturon

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), prevede l'adozione di un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari che devono essere valutate ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco figura nel regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione(5), del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, e comprende l'isoproturon.

(2) Gli effetti dell'isoproturon sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94, la Germania è stata designata Stato membro relatore. Il 30 luglio 1999 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato...

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