Commission Regulation (EC) No 2266/2000 of 12 October 2000 amending Regulation (EEC) No 3600/92 laying down the detailed rules for the implementation of the first stage of the programme of work referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Published date | 13 October 2000 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 259, 13 October 2000 |
Regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Gazzetta ufficiale n. L 259 del 13/10/2000 pag. 0027 - 0028
Regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione
del 12 ottobre 2000
che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/50/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999 della Commissione(4), ha stabilito le regole per il riesame di novanta sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE, riesame considerato prioritario. Esso è organizzato dalla Commissione mediante un programma stabilito dal regolamento, nel cui ambito gli Stati membri svolgono mansioni specifiche ai fini della valutazione scientifica e tecnica sulla quale si basano le decisioni normative prese a livello comunitario.
(2) Il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(5).
(3) Dall'esperienza risulta che si può prendere una decisione sull'eventuale iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE solo se un notificante ha dimostrato che, per una serie limitata di usi proposti e per uno o più preparati...
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