Commission Regulation (EC) No 1972/1999 of 15 September 1999 amending Regulation (EEC) No 3600/92 laying down the detailed rules for the implementation of the first stage of the programme of work referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market

Published date16 September 1999
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 244, 16 September 1999
EUR-Lex - 31999R1972 - IT 31999R1972

Regolamento (CE) n. 1972/1999 della Commissione, del 15 settembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 16/09/1999 pag. 0041 - 0041


REGOLAMENTO (CE) N. 1972/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/1/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

(1) considerando che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il riesame delle sostanze attive che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della succitata direttiva deve essere organizzato dalla Commissione nell'ambito di un programma coordinato di collaborazione, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/97(4), nel quale gli Stati membri svolgono compiti specifici per contribuire alla valutazione scientifica e tecnica su cui sono basate le decisioni adottate a livello comunitario;

(2) considerando che le parti interessate debbono poter accedere il più rapidamente possibile ad informazioni aggiornate sulle prove e sugli studi per i quali sono state presentate richieste di protezione dei dati, nonché sulle prove e sugli studi per i quali sono state presentate richieste di protezione dei dati, nonché sulle prove e sugli studi eventualmente necessari in una fase successiva per completare il processo di valutazione e di decisione sulla sostanza attiva di cui trattasi; che dette informazioni devono essere messe a disposizione dallo Stato membro relatore;

(3) considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3600/92 al fine di consentire a tutte le parti interessate di...

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