Commission Implementing Regulation (EU) No 162/2013 of 21 February 2013 amending the Annex to Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
Published date | 22 February 2013 |
Subject Matter | Alcohol |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 049, 22 February 2013 |
22.2.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 49/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 162/2013 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2013
che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione (2) dall’accisa stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell’allegato di detto regolamento. |
(3) | La proliferazione di procedimenti di denaturazione aggiunge complessità al sistema di denaturazione, indebolendo la capacità di un’efficace gestione del sistema, e offre più opportunità alle frodi. |
(4) | Nel 2008, gli Stati membri hanno fornito un ampio sostegno a favore di un gruppo di progetto che opera a norma della decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE (3), con la partecipazione di un gran numero di laboratori chimici delle dogane e del Centro comune di ricerca. L’obiettivo del progetto è di esplorare la possibilità di applicare procedimenti comuni di denaturazione (eurodenaturanti) per la denaturazione completa dell’alcole. |
(5) | Nella sua relazione finale, pubblicata nel giugno 2011, il gruppo di progetto ha proposto che ai fini dell’adozione di una procedimento comune di denaturazione per la denaturazione completa dell’alcole potrebbe essere preso in considerazione un procedimento di denaturazione costituito da tre litri di alcole isopropilico (IPA), tre litri di metiletilchetone (MEK) e 1 grammo di denatonium benzoato per ettolitro di alcole assoluto. Uno dei principali vantaggi di tale procedimento comune è che esso è destinato a sostituire numerosi singoli procedimenti dei vari Stati membri: è quindi opportuno che sia impiegato come procedimento comune a tutti gli Stati membri per la denaturazione completa dell’alcole per evitare frodi, evasioni e abusi in questo campo. |
(6) | Successivamente, ciascuno Stato membro ha comunicato alla Commissione un nuovo elenco di requisiti ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE. Ciascuno di questi elenchi fa riferimento al procedimento comune di denaturazione e, in taluni casi, ad altri metodi in vigore. Per quanto riguarda le procedure vigenti, taluni Stati membri hanno espresso il desiderio di mantenerle per un periodo di transizione o per un periodo di tempo non precisato a causa di particolari esigenze tecniche. |
(7) | Il 28 giugno 2012, la Commissione ha trasmesso tutte le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri. |
(8) | Nessuno degli Stati membri ha contestato il procedimento comune di denaturazione proposto. |
(9) | Per quanto riguarda i procedimenti vigenti, non sono emersi nuovi elementi indicanti l’esistenza di un rischio di evasione, elusione e abuso. |
(10) | Oltre ai procedimenti comuni per la denaturazione completa dell’alcole, i brevetti e i relativi problemi di costo hanno condotto all’adozione da parte dell’Austria di un procedimento alternativo già utilizzato da altri Stati membri come procedimento di denaturazione. |
(11) | Per lasciare all’industria un periodo di tempo sufficiente a esaurire le scorte dei denaturanti e dei prodotti denaturati disciplinati sinora dal regolamento (CE) n. 3199/93, ma che non lo saranno più, una volta entrato in vigore il presente regolamento, deve essere differita l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la sezione I del presente allegato. |
(12) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93. |
(13) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.
(2) GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12.
(3) GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco di prodotti autorizzati con il rispettivo numero di registrazione CAS «Chemical Abstracts Service», se disponibile, e delle formule quindi autorizzate per la completa denaturazione dell’alcole:
Acetone | CAS: 67-64-1 |
Reactive Red 24 (colorante rosso) | CAS: 70210-20-7 |
Piridina greggia | CAS: non disponibile |
Cristalvioletto (C.I. n. 42555) | CAS: 548-62-9 |
Denatonium benzoato | CAS: 3734-33-6 |
Etanolo | CAS: 64-17-5 |
Acetato di etile | CAS: 141-78-6 |
Etil-sec-amilchetone | CAS: 541-85-5 |
Etil ter-butil etere | CAS: 637-92-3 |
Fluoresceina | CAS: 2321-07-5 |
Formaldeide | CAS: 50-00-0 |
Olio di flemma | CAS: 8013-75-0 |
Benzina (compresa la benzina senza piombo) | CAS: 86290-81-5 |
Alcole isopropilico (IPA) | CAS: 67-63-0 |
Cherosene | CAS: 8008-20-6 |
Olio per lampade | CAS: 64742-47-8 a 64742-48-9 |
Metanolo | CAS: 67-56-1 |
Metiletilchetone (butanone) (MEK) | CAS: 78-93-3 |
Metilisobutilchetone | CAS: 108-10-1 |
Metile isopropile chetone | CAS: 563-80-4 |
Violetto di metile | CAS: 8004-87-3 |
Blu di metilene | CAS: 61-73-4 |
Nafta minerale | CAS: non disponibile |
Nafta solvente | CAS: 8030-30-6 |
Piridina (o Basi piridiniche) | CAS: 110-86-1 |
Essenza di trementina: | CAS: 8006-64-2 |
Benzina per uso tecnico | CAS: 92045-57-3 |
Alcool terz-butilico | CAS: 75-65-0 |
Tiofene | CAS: 110-02-1 |
Blu timolo | CAS: 76-61-9 |
Nafta di legno o Alcole metilico greggio | Non disponibile |
Sinonimi dei prodotti autorizzati sono disponibili in varie lingue europee nella base di dati dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche.
Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato in tutto l’allegato in conformità con la terminologia utilizzata dall’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).
I. Procedimento di denaturazione utilizzata in tutti gli Stati membri
Per ettolitro di etanolo assoluto:
— | 3 litri di alcole isopropilico (IPA), |
— | 3 litri di metiletilchetone (MEK), |
— | 1 grammo di denatonium benzoato. |
Gli Stati membri, per il mercato interno, possono aggiungere un colorante per conferire al prodotto un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.
II. Procedimenti supplementari di denaturazione applicati in taluni Stati membri
Repubblica ceca
Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:
1. |
|
2. |
|
Germania
Per ettolitro di etanolo assoluto:
un litro di miscela di chetone, comprendente:
— | dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK), |
— | dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone (3-metil-2-butanone), |
— | dall’1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone (5-metil-3-eptanone), |
insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.
Estonia
Per ettolitro di etanolo assoluto:
— | 3 litri di acetone, |
— | 2 grammi di denatonium benzoato. |
Irlanda
Una...
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