Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2012 of 26 November 2012 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code Text with EEA relevance

Published date27 November 2012
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 27 November 2012
L_2012327IT.01001801.xml
27.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), si applicano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combustibili contenenti biodiesel. Le modifiche possono ripercuotersi sul settore degli oli minerali poiché alcune operazioni di miscelatura secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.
(2) Occorre trovare una soluzione in modo che sia possibile continuare a miscelare oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche come prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 il 1o gennaio 2012.
(3) La miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel dovrebbe essere permessa in modo che non sia necessario il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia, tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta dovrebbe contenere meno dello 0,5 % in volume rispettivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).
(5) La modifica dovrebbe entrare in vigore con effetto retroattivo per permettere di estinguere le obbligazioni doganali contratte dal 1o gennaio 2012 a causa dell’introduzione dei nuovi codici NC.
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