Commission Implementing Regulation (EU) No 426/2011 of 2 May 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Published date03 May 2011
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 113, 3 May 2011
L_2011113IT.01000101.xml
3.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea («logo biologico dell'UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, mentre l'uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2). A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell'Unione.
(2) Per dare ai consumatori l'opportunità di informarsi sugli operatori e sui relativi prodotti che sono assoggettati al sistema di controllo per l’agricoltura biologica, gli Stati membri devono rendere disponibili, secondo modalità adeguate, le opportune informazioni concernenti gli operatori soggetti al sistema in esame, osservando nel contempo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al
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