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24.8.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 218/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1496 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2017
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2001/49/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(4) | Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5), entro i termini previsti in tale articolo. |
(5) | Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) | Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione del rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 17 settembre 2013. |
(7) | L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri, per raccoglierne le osservazioni che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare. |
(8) | Il 30 settembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sull'idoneità del DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In base agli studi esaminati l'Autorità ha concluso che la sostanza madre possiede determinate proprietà tossicologiche intrinseche, in particolare per quanto riguarda la cancerogenicità e la tossicità per la riproduzione. Secondo il parere dell'Autorità tale informazione ne giustifica addirittura la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 2 e tossica per la riproduzione di categoria 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L'Autorità ha concluso che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, esiste un'elevata potenzialità di causare un'esposizione delle acque sotterranee superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 μg/l a diversi metaboliti della sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in situazioni rappresentate da tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. |
(9) | A prescindere dalla classificazione proposta dall'Autorità, date le proprietà tossicologiche intrinseche della sostanza madre rilevate dagli studi, in particolare per quanto riguarda la cancerogenicità e la tossicità per la riproduzione, la presenza dei metaboliti nelle acque sotterranee desta particolari preoccupazioni in quanto non è stato |
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