Commission Implementing Regulation (EU) No 428/2012 of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Published date23 May 2012
Subject MatterWine,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 132, 23 May 2012
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23.5.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 428/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto, conformemente all’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (2), che il nome di tale Stato sia inserito nell’allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (3), nella colonna che indica i paesi che possono utilizzare il nome di una delle varietà di uve da vino che possono figurare sull’etichetta dei vini conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Dopo aver verificato che le condizioni stabilite all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 62, paragrafo 4, del suddetto regolamento sono rispettate, occorre inserire gli Stati Uniti d’America nella colonna corrispondente del suddetto allegato, al nome della varietà di uve da vino di cui alla detta richiesta.
(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009, il testo della riga 58 è sostituito dal seguente:

«58 Vermentino di Gallura (IT) Vermentino di Sardegna (IT) Vermentino Italia, Australia, Stati Uniti d’America»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è...

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