Commission Implementing Regulation (EU) No 752/2013 of 31 July 2013 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards national support programmes and trade with third countries in the wine sector

Published date06 August 2013
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 6 August 2013
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6.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 752/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies e l’articolo 158 bis, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) stabiliscono i criteri di ammissibilità per le azioni di promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi inclusi nei programmi nazionali di sostegno e per la procedura di selezione di tali azioni.
(2) In considerazione della natura specifica della misura di promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’esecuzione dei programmi nazionali di sostegno, è opportuno stabilire le norme per l’ammissibilità dei costi del personale e dei costi generali sostenuti dal beneficiario durante l’esecuzione di tali misure.
(3) L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell’ambito dell’attuazione del periodo di programmazione 2014-2018, si ravvisa l’opportunità di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi nel 2014 e nel 2015. Occorre applicare lo stesso approccio anche alla realizzazione dei progetti di investimento nell’ambito della fine del primo periodo di programmazione (2009-2013). Di conseguenza, i massimali previsti per il pagamento degli anticipi saranno innalzati anche per il 2013.
(4) È opportuno introdurre misure intese a garantire una sana gestione finanziaria e a migliorare il controllo dei finanziamenti dell’Unione erogati ai beneficiari nel quadro dei programmi nazionali di sostegno. In ragione del tempo necessario affinché gli Stati membri possano attuare queste misure, è necessario applicarle a partire dal 2014, tranne nei casi in cui gli Stati membri decidano di concedere maggiori anticipi nel 2013 fino ai massimali di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008.
(5) Il titolo III, capo II, sezione 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti per l’importazione di vini, succhi e mosti di uve nell’Unione, definendo, in particolare, l’obbligo di produrre un documento V I 1, redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX di detto regolamento, firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da un funzionario di un laboratorio riconosciuto, oppure un documento V I 1 cartaceo semplificato per i prodotti vitivinicoli importati nell’Unione. Tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatici in questo settore e al fine di facilitare il monitoraggio dei movimenti e dei controlli dei prodotti della vite, è opportuno autorizzare l’utilizzo di sistemi informatici e, di conseguenza, di documenti elettronici. L’utilizzazione di sistemi informatici, tuttavia, deve essere subordinata al rispetto di determinate condizioni e al riconoscimento, da parte dell’Unione, che il sistema di controlli stabiliti in un paese terzo offre sufficienti garanzie in merito alla natura, all’origine e alla tracciabilità dei prodotti vitivinicoli importati nell’Unione da tale paese terzo. È pertanto necessario stabilire le condizioni minime richieste per il riconoscimento ufficiale da parte dell’Unione dell’equivalenza tra il sistema di controlli applicato nel paese terzo in questione e il sistema in vigore nell’Unione.
(6) Per motivi di chiarezza, i paesi terzi che hanno istituito un sistema di controlli riconosciuto come equivalente dall’Unione devono essere inclusi in un elenco.
(7) In seguito all’esame della domanda presentata dalle autorità competenti del Cile di beneficiare della procedura semplificata di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 555/2008 e il riconoscimento da parte dell’Unione che il sistema adottato per i controlli nel settore vitivinicolo cileno offre garanzie speciali in merito al controllo e alla tracciabilità dei vini prodotti in Cile,
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