Commission Implementing Regulation (EU) No 612/2013 of 25 June 2013 on the operation of the register of economic operators and tax warehouses, related statistics and reporting pursuant to Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties
Published date | 26 June 2013 |
Subject Matter | affari fiscali,fiscalidad,fiscalité |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 173, 26 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 173, 26 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 173, 26 juin 2013 |
02013R0612 — IT — 13.02.2023 — 004.001
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►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 612/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
M1 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/272 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2015 | L 47 | 10 | 20.2.2015 |
M2 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/504 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2018 | L 86 | 32 | 28.3.2018 |
M3 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2221 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2019 | L 333 | 47 | 27.12.2019 |
►M4 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2449 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2022 | L 320 | 12 | 14.12.2022 |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 612/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2013
sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise
Articolo 1
Messaggi riguardanti il registro centrale e i registri nazionali scambiati mediante il sistema informatizzato
Tali messaggi sono scambianti mediante il sistema informatizzato.
I messaggi di cui al paragrafo 1 sono scambiati per i seguenti scopi:
notifica di modifiche dei registri nazionali inviata al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise o dai servizi di collegamento;
notifica di modifiche del registro centrale inviata ai registri nazionali;
richieste di dati di modifiche inviate al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;
richieste di informazioni statistiche estratte dal registro centrale inviate dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;
invio da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti di informazioni statistiche estratte dal registro centrale.
▼M4
▼B
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«registrazione», l'iscrizione in un registro nazionale o nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012;
«modifica», la creazione, l'aggiornamento o l'annullamento di una registrazione;
«data di attivazione», la data, figurante in una registrazione e fissata dallo Stato membro responsabile, a decorrere dalla quale la registrazione può essere utilizzata a fini di verifica elettronica in tutti gli Stati membri e i dati che ne sono estratti possono essere consultati dagli operatori economici.
Articolo 3
Trasmissione di modifiche al registro centrale da parte degli uffici centrali di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento
Articolo 4
Manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali
Se la struttura e il contenuto del messaggio di cui al paragrafo 1 sono conformi all'allegato I, tabella 2, si procede come segue:
la Commissione registra senza indugio la modifica nel registro centrale;
una notifica è inviata ad ogni Stato membro il cui ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento sia registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche mediante il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 2.
Articolo 5
Inserimento delle modifiche nei registri nazionali
Articolo 6
Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici
Se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un numero di accisa presente nell'estratto del registro centrale, i dati estratti dal registro sono rinviati all'operatore economico che ha effettuato la richiesta nei seguenti casi:
▼M4
se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato, di uno speditore registrato, di un destinatario certificato o di uno speditore certificato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:
▼B
la descrizione testuale del codice del tipo di operatore (gruppo di dati 2 e di cui all'allegato I, tabella 2);
almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 2.4 a nel messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici») o almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 2.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);
una combinazione dei gruppi di dati 2.4 a e 2.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;
▼M4
informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 16...
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