Commission Implementing Regulation (EU) No 612/2013 of 25 June 2013 on the operation of the register of economic operators and tax warehouses, related statistics and reporting pursuant to Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties

Published date26 June 2013
Subject Matteraffari fiscali,fiscalidad,fiscalité
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 173, 26 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 173, 26 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 173, 26 juin 2013
TESTO consolidato: 32013R0612 — IT — 13.02.2023

02013R0612 — IT — 13.02.2023 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 612/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/272 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2015 L 47 10 20.2.2015
M2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/504 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2018 L 86 32 28.3.2018
M3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2221 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2019 L 333 47 27.12.2019
►M4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2449 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2022 L 320 12 14.12.2022




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 612/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise



Articolo 1

Messaggi riguardanti il registro centrale e i registri nazionali scambiati mediante il sistema informatizzato

1.
La struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale sono conformi all'allegato I.

Tali messaggi sono scambianti mediante il sistema informatizzato.

2.

I messaggi di cui al paragrafo 1 sono scambiati per i seguenti scopi:

a)

notifica di modifiche dei registri nazionali inviata al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise o dai servizi di collegamento;

b)

notifica di modifiche del registro centrale inviata ai registri nazionali;

c)

richieste di dati di modifiche inviate al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

d)

richieste di informazioni statistiche estratte dal registro centrale inviate dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

e)

invio da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti di informazioni statistiche estratte dal registro centrale.

▼M4

3.
Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ( 1 ).

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«registrazione», l'iscrizione in un registro nazionale o nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012;

2)

«modifica», la creazione, l'aggiornamento o l'annullamento di una registrazione;

3)

«data di attivazione», la data, figurante in una registrazione e fissata dallo Stato membro responsabile, a decorrere dalla quale la registrazione può essere utilizzata a fini di verifica elettronica in tutti gli Stati membri e i dati che ne sono estratti possono essere consultati dagli operatori economici.

Articolo 3

Trasmissione di modifiche al registro centrale da parte degli uffici centrali di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento

1.
Gli uffici centrali di collegamento per le accise e i servizi di collegamento designati in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 389/2012 sono responsabili della trasmissione delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al registro centrale e dell'inserimento nei rispettivi registri nazionali delle modifiche trasmesse dal registro centrale e/o estratte dallo stesso.
2.
La Commissione redige e aggiorna un elenco degli uffici centrali di collegamento per le accise o dei servizi di collegamento responsabili sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e mette detto elenco a disposizione degli stessi.
3.
Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento trasmettono al registro centrale le notifiche delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al più tardi alla data di attivazione delle modifiche stesse. Il messaggio da utilizzare per le modifiche dei registri nazionali è il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» figurante nell'allegato I, tabella 2.

Articolo 4

Manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali

1.
Quando riceve un messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» da un ufficio centrale di collegamento per le accise o da un servizio di collegamento contenente la notifica di una modifica a un registro nazionale, la Commissione verifica che la struttura e il contenuto del messaggio siano conformi all'allegato I, tabella 2.
2.

Se la struttura e il contenuto del messaggio di cui al paragrafo 1 sono conformi all'allegato I, tabella 2, si procede come segue:

a)

la Commissione registra senza indugio la modifica nel registro centrale;

b)

una notifica è inviata ad ogni Stato membro il cui ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento sia registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche mediante il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 2.

3.
Se la struttura o il contenuto del messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui al paragrafo 1 non è conforme all'allegato I, tabella 2, la Commissione rinvia la notifica all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento che ha trasmesso la notifica utilizzando il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 3, con il codice che specifica il motivo del rifiuto.
4.
Quando riceve il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici», l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento prende senza indugio le necessarie misure correttive e ritrasmette la notifica.
5.
L'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro che non è registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche da parte della Commissione chiede almeno due volte al giorno un estratto delle modifiche inserite nel registro centrale utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1.

Articolo 5

Inserimento delle modifiche nei registri nazionali

1.
Almeno due volte al giorno l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro inserisce nel registro nazionale le modifiche ricevute dal registro centrale.
2.
Le modifiche di cui al paragrafo 1 possono essere consultate dall'ufficio centrale di collegamento per le accise o dal servizio di collegamento non appena sono state inserite nel registro nazionale e possono essere utilizzate per verifiche elettroniche a partire dalla data di attivazione.

Articolo 6

Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici

1.
Almeno due volte al giorno la Commissione prepara un estratto dal registro centrale di tutte le registrazioni attive. Nel predisporre tale estratto la Commissione elimina le registrazioni che non sono destinate alla consultazione pubblica. Essa elimina inoltre dalle registrazioni rimanenti tutti i dati relativi a ciascun tipo di operatore economico o alla sede dello stesso che non corrispondono alle descrizioni dei dati estratti dalle registrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.
2.
Gli operatori economici possono chiedere alla Commissione i dati estratti di una registrazione indicando il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012.
3.

Se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un numero di accisa presente nell'estratto del registro centrale, i dati estratti dal registro sono rinviati all'operatore economico che ha effettuato la richiesta nei seguenti casi:

a)

▼M4

se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato, di uno speditore registrato, di un destinatario certificato o di uno speditore certificato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:

▼B

i)

la descrizione testuale del codice del tipo di operatore (gruppo di dati 2 e di cui all'allegato I, tabella 2);

ii)

almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 2.4 a nel messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici») o almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 2.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);

iii)

una combinazione dei gruppi di dati 2.4 a e 2.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;

▼M4

iv)

informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 16...

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