Commission Implementing Regulation (EU) No 753/2013 of 2 August 2013 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products
Published date | 06 August 2013 |
Subject Matter | Accession,Wine,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 210, 6 August 2013 |
6.8.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 210/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k) e m), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione europea. |
(2) | La normativa vitivinicola applicabile in Croazia anteriormente all’adesione all’Unione non contiene disposizioni relative alle denominazioni d’origine protette, alle indicazioni geografiche protette e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli corrispondenti alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare a quelle previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2). Per consentire agli operatori economici stabiliti in Croazia di continuare a commercializzare i prodotti elaborati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia prima dell’adesione all’Unione, occorre concedere a tali operatori la possibilità di smaltire le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti nel rispetto delle norme applicabili anteriormente all’adesione. |
(3) | In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013, a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Croazia ha chiesto che possano continuare a figurare sull’etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta i nomi delle varietà di uve da vino «Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» e «Frankovka», tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione di vini prodotti sul suo territorio, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta nell’Unione. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte A, del citato regolamento in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta. |
(4) | La Croazia ha chiesto inoltre che i nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», «Rajnski rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», «Stajerska belina», «Stajerka» e «Vermentino», che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possano figurare sull’etichetta di un prodotto croato a denominazione di origine protetta |
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