Commission Implementing Regulation (EU) No 753/2013 of 2 August 2013 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Published date06 August 2013
Subject MatterAccession,Wine,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 6 August 2013
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6.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k) e m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione europea.
(2) La normativa vitivinicola applicabile in Croazia anteriormente all’adesione all’Unione non contiene disposizioni relative alle denominazioni d’origine protette, alle indicazioni geografiche protette e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli corrispondenti alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare a quelle previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2). Per consentire agli operatori economici stabiliti in Croazia di continuare a commercializzare i prodotti elaborati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia prima dell’adesione all’Unione, occorre concedere a tali operatori la possibilità di smaltire le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti nel rispetto delle norme applicabili anteriormente all’adesione.
(3) In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013, a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Croazia ha chiesto che possano continuare a figurare sull’etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta i nomi delle varietà di uve da vino «Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» e «Frankovka», tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione di vini prodotti sul suo territorio, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta nell’Unione. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte A, del citato regolamento in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta.
(4) La Croazia ha chiesto inoltre che i nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», «Rajnski rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», «Stajerska belina», «Stajerka» e «Vermentino», che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possano figurare sull’etichetta di un prodotto croato a denominazione di origine protetta
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