Commission Implementing Regulation (EU) No 125/2013 of 13 February 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries Text with EEA relevance

Published date14 February 2013
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 043, 14 February 2013
L_2013043IT.01000101.xml
14.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 125/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di migliorare la vigilanza dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle autorità e organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno accrescere la cooperazione con i paesi terzi riconosciuti. Deve essere perciò possibile lo scambio di esperienze attraverso la partecipazione di osservatori a verifiche in loco.
(2) Alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione del sistema di equivalenza, è necessario chiarire che i prodotti agricoli trasformati e tutti gli ingredienti di tali prodotti, importati da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono stati sottoposti a un sistema di controllo riconosciuto ai fini dell’equivalenza in conformità alla legislazione unionale.
(3) L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere difficoltà nell’interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti la qualifica di «biologico» di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà e per chiarire il legame esistente tra il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (2) e il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (3), è necessario richiamare i doveri delle autorità od organismi di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento. È inoltre opportuno chiarire lo scambio di informazioni sulle irregolarità tra la Commissione, gli Stati membri e l’autorità competente di un paese terzo riconosciuto o un’autorità od organismo di controllo riconosciuto.
(4) Al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito a ciascuna autorizzazione di importazione concessa a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 entro 15 giorni dalla data di rilascio di tale autorizzazione.
(5) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l’elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto da paesi terzi successivamente all’ultima modifica di tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco.
(6) Il riconoscimento dell’equivalenza per l’India si applica ai prodotti vegetali non trasformati e ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in India. Tuttavia, l’autorità competente indiana ha comunicato alla Commissione l’esistenza di nuovi orientamenti, riguardanti i prodotti trasformati, che sono in contrasto con le condizioni alle quali è stata riconosciuta l’equivalenza delle norme per paese. Alla luce di tali informazioni occorre modificare le specifiche riguardanti l’India, al fine di eliminare il riferimento ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti.
(7) Il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone si applica ai prodotti vegetali non trasformati e agli ingredienti di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in Giappone. Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia riconosciuta l’equivalenza anche per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi riconosciuti equivalenti dal Giappone. L’esame di tali informazioni e i contatti avuti con le autorità giapponesi hanno portato a concludere che le norme giapponesi che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con detti ingredienti importati, sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone deve applicarsi anche ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi la cui equivalenza è stata riconosciuta dal Giappone.
(8) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco.
(9) La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012. Occorre inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto dei requisiti richiesti.
(10) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1235/2008.
(11) Per garantire una transizione agevole in relazione agli elenchi dei paesi terzi, degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, occorre stabilire una data di applicazione posteriore per le modifiche degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1) all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma: «La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.»;
(2) all’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):
«c) avere verificato, per gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che i prodotti scortati dal certificato e, nel caso dei prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati certificati da un’autorità od organismo di controllo di un paese terzo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o da un’autorità od organismo di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di tale regolamento oppure sono stati prodotti e certificati nell’Unione in conformità al regolamento suddetto. Su richiesta della Commissione o dell’autorità competente di uno Stato membro, detta autorità o detto organismo mette a disposizione quanto prima l’elenco di tutti gli operatori della catena di produzione del biologico nonché l’elenco delle autorità od organismi di controllo competenti sotto il cui controllo tali operatori hanno posto la loro attività.»;
(3) l’articolo 15 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT