Commission Implementing Regulation (EU) No 394/2013 of 29 April 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance monepantel Text with EEA relevance
Published date | 30 April 2013 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 118, 30 April 2013 |
30.4.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 118/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 394/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2013
che modifica, per quanto riguarda la sostanza monepantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) | Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea nei medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico, va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) | Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) | Il monepantel figura attualmente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per gli ovini e i caprini, per muscolo, grasso, fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
(4) | L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere il latte ovino nella voce esistente per il monepantel. |
(5) | A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia europea per i |
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