Commission Implementing Regulation (EU) No 955/2013 of 4 October 2013 to approve propiconazole as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 9 Text with EEA relevance

Published date05 October 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 263, 5 October 2013
L_2013263IT.01000701.xml
5.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 955/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

per approvare il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il propiconazolo.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 9, fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati conservanti, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 9 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) La Finlandia è stata designata Stato membro relatore e l’11 febbraio 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 12 luglio 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) Dalla relazione di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 9 e contenenti propiconazolo possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
(6) È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato ad essere utilizzato
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