Commission Implementing Regulation (EU) No 435/2011 of 5 May 2011 amending Regulation (EC) No 951/2007 laying down implementing rules for cross-border cooperation programmes financed under Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council
Published date | 06 May 2011 |
Subject Matter | Assistance,External relations |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 118, 6 May 2011 |
6.5.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 118/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 435/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2). |
(2) | Visto il ritardo registrato nell’avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, una proroga di un anno della fase di attuazione dei progetti consentirebbe di rispettare i programmi di lavoro e di portare a termine l’attuazione dei progetti su vasta scala. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 951/2007 deve essere pertanto opportunamente modificato. |
(4) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) | una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2015. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il...
To continue reading
Request your trial