Commission Implementing Regulation (EU) No 435/2011 of 5 May 2011 amending Regulation (EC) No 951/2007 laying down implementing rules for cross-border cooperation programmes financed under Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council

Published date06 May 2011
Subject MatterAssistance,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 6 May 2011
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6.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 435/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2).
(2) Visto il ritardo registrato nell’avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, una proroga di un anno della fase di attuazione dei progetti consentirebbe di rispettare i programmi di lavoro e di portare a termine l’attuazione dei progetti su vasta scala.
(3) Il regolamento (CE) n. 951/2007 deve essere pertanto opportunamente modificato.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2015. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il...

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