Commission Implementing Regulation (EU) No 1221/2012 of 12 December 2012 amending Regulation (EC) No 684/2009 as regards the data to be submitted under the computerised procedure for the movement of excise goods under suspension of excise duty

Published date19 December 2012
Subject MatterTaxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 19 December 2012
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19.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1221/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nei casi in cui, in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (2), un campo della bozza di documento amministrativo elettronico possa essere compilato unicamente con un numero IVA, la lunghezza massima del campo deve corrispondere alla lunghezza massima del campo dei numeri IVA rilasciati dagli Stati membri.
(2) Le infrastrutture di trasporto fisse non sono sempre contraddistinte da un’identificazione unica e pertanto il requisito stabilito nell’allegato I relativo all’identificazione dell’unità di trasporto utilizzata mediante l’identificazione unica è applicabile solo dove tale mezzo di identificazione esiste.
(3) È necessario modificare la struttura delle tabelle 1, 2 e 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 per tener conto del fatto che alcuni gruppi di dati in esse contenuti possono necessitare di più voci.
(4) I codici dei paesi terzi applicati al dato «Paese terzo di origine» del sottogruppo di dati «PRODOTTO VITIVINICOLO» nella tabella 1 dell’allegato I deve escludere i codici figuranti nell’elenco dei codici degli Stati membri di cui all’allegato II e deve altresì escludere «GR», ossia il codice utilizzato per la Grecia nella norma ISO 3166. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I.
(5) L’elenco dei codici relativi ai modi di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 comprende un codice per i modi di trasporto diversi da quelli specificati nel resto dell’elenco. Ove sia utilizzato il suddetto codice, è necessario aggiungere una descrizione testuale del modo di trasporto in questione. Occorre modificare opportunamente l’allegato I.
(6) Al fine di individuare i cambiamenti di destinazione o le operazioni di frazionamento che hanno avuto luogo durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 684/2009, occorre aggiungere al documento amministrativo elettronico il numero progressivo di ciascuna di tali operazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza la tabella 4 dell’allegato I.
(7) Il messaggio di operazione di frazionamento di cui alla tabella 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 deve indicare in quale Stato membro ha luogo il frazionamento. È pertanto necessario modificare la struttura di tale tabella al fine di includere un ulteriore gruppo di dati recante questa informazione.
(8) L’elenco dei codici dei motivi di insoddisfazione contenuti nella tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 comprende il codice numero 6 «Uno o più corpi di dati con valori inesatti»; questo codice non indica tuttavia un motivo specifico per i valori inesatti e non fornisce pertanto alcuna informazione che non fosse già nota. Occorre quindi sopprimerlo.
(9) L’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, consente agli Stati membri di autorizzare temporaneamente una persona ad agire in qualità di destinatario registrato. L’autorizzazione può specificare la quantità massima autorizzata per ciascuna categoria di prodotti sottoposti ad accisa che può essere ricevuta. Deve essere possibile indicare se in una determinata spedizione la quantità massima è stata superata. L’elenco dei codici dei motivi di insoddisfazione di cui alla tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 deve essere modificato per aggiungere un nuovo codice che risponde a tale esigenza.
(10) Per indicare il riferimento dell’ufficio doganale nel documento amministrativo elettronico occorre utilizzare il codice a due lettere stabilito nella norma ISO 3166. Occorre modificare di conseguenza l’allegato II.
(11) Deve essere possibile registrare nella bozza di documento amministrativo elettronico l’utilizzo di un’infrastruttura di trasporto fissa come unità di trasporto per i prodotti sottoposti ad accisa. L’elenco dei codici delle unità di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 deve essere modificato per aggiungere un nuovo elemento.
(12) In virtù della decisione di esecuzione 2012/209/UE della Commissione, del 20 aprile 2012, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (3), alcuni prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante devono essere sottoposti alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. L’elenco dei codici dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 deve pertanto essere modificato per aggiungere un nuovo codice corrispondente a tali prodotti.
(13) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
(14) È necessario che la modifica dell’elenco di codici dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 si applichi a decorrere dalla data in cui, in conformità alla decisione di esecuzione 2012/209/UE, determinati prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante sono assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. Si deve inoltre prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e agli operatori economici di adeguarsi ai nuovi requisiti prima che il presente regolamento entri in vigore.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2) GU L 192 del 24.7.2009, pag. 13.

(3) GU L 110 del 24.4.2012, pag. 41.


ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:

1) la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico (di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1)
A B C D E F G
ATTRIBUTO R
a Tipo di messaggio R I valori possibili sono:
1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un’esportazione con domiciliazione)
2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell’articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione] (1)
Il tipo di messaggio non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.
n1
b Indicatore di presentazione differita D “R” per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1 Valori possibili:
0 = falso
1 = vero
Il valore è preimpostato a “falso”. Questo dato non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
n1
1 e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA R
a Codice del tipo di destinazione R Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:
1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]
2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]
3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]
4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)
5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]
6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]
8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)
n1
b Durata del tragitto R Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale a 92. an3
c Organizzazione
...

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