Commission Implementing Regulation (EU) 2015/428 of 10 March 2015 amending Regulation (EEC) No 2454/93 and Regulation (EU) No 1063/2010 as regards the rules of origin relating to the scheme of generalised tariff preferences and preferential tariff measures for certain countries or territories

Published date14 March 2015
Subject MatterPreferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 70, 14 March 2015
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14.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/428 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2015

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d'origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (2), modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione (4), prevede una riforma del modo in cui l'origine delle merci è certificata ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG») dell'Unione. La riforma ha introdotto un sistema di autocertificazione dell'origine delle merci da parte degli esportatori registrati a tal fine dai paesi beneficiari o dagli Stati membri, la cui applicazione è stata prorogata al 1o gennaio 2017. La riforma si fonda sul principio secondo cui, poiché gli esportatori sono nella posizione migliore per conoscere l'origine dei loro prodotti, è appropriato esigere che essi forniscano le attestazioni di origine direttamente ai loro clienti. Per consentire ai paesi beneficiari e agli Stati membri di registrare gli esportatori, la Commissione ha il compito di istituire un sistema elettronico degli esportatori registrati (il «sistema REX»).
(2) Nuovi requisiti del sistema REX sono stati precisati. Tali requisiti rendono necessario modificare una serie di disposizioni concernenti le norme di origine SPG.
(3) Anche la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie unilaterali per le importazioni in provenienza dai paesi beneficiari. Nell'ambito delle discussioni condotte dalla Commissione con la Norvegia e la Svizzera in conformità all'autorizzazione che la Commissione ha ricevuto dal Consiglio a rinegoziare con questi due paesi gli accordi vigenti (5) per quanto riguarda l'accettazione reciproca delle prove di origine sostitutive e l'estensione del cumulo bilaterale ai materiali originari della Norvegia e della Svizzera, è stato convenuto che anche la Norvegia e la Svizzera sono tenute ad applicare il sistema degli esportatori registrati e a utilizzare il sistema REX. La stessa possibilità dovrebbe essere offerta alla Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93. È pertanto opportuno introdurre gli adeguamenti necessari al fine di garantire il corretto funzionamento della cooperazione tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.
(4) Un importatore che utilizza un'attestazione di origine dovrebbe essere in grado di verificare la validità del numero di esportatore registrato dell'esportatore registrato che l'ha redatta. È pertanto opportuno pubblicare i dati del sistema REX su un sito web pubblico.
(5) Le norme vigenti relative al sistema degli esportatori registrati sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2017. Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili prima di tale data per evitare incidenze su tali norme al momento della loro attuazione.
(6) In base alle norme in vigore, solo gli esportatori nei paesi beneficiari e nell'Unione sono ammissibili alla registrazione. Poiché la Norvegia e la Svizzera, e la Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, sono tenute ad applicare il sistema degli esportatori registrati, anche i loro esportatori dovrebbero avere la possibilità di essere registrati per poter redigere attestazioni di origine nell'ambito del cumulo bilaterale o attestazioni di origine sostitutive nel caso della rispedizione di merci.
(7) Le norme vigenti relative ai termini per l'istituzione del sistema REX non tengono sufficientemente conto della capacità dei paesi beneficiari di gestire la procedura di registrazione e di applicare il sistema a partire dal 2017. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie e un'introduzione graduale fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di prorogare tale termine di sei mesi. A decorrere dal 30 giugno 2020, per poter beneficiare del trattamento tariffario preferenziale SPG tutte le spedizioni contenenti prodotti originari il cui valore totale superi 6 000 EUR dovranno essere corredate di un'attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato.
(8) La Commissione, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri nonché della Norvegia, della Svizzera e della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, devono avere accesso ai dati registrati nel sistema. Al fine di assicurare un'adeguata protezione dei dati personali, è opportuno stabilire norme dettagliate concernenti, in particolare, la portata dell'accesso a tali dati e la finalità del loro trattamento, nonché il diritto degli esportatori di ottenere la modifica, la cancellazione o il blocco di tali dati.
(9) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al diritto nazionale che attua tale direttiva; in particolare, esso non dovrebbe incidere né sugli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE né sugli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni in relazione al trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(10) Il periodo di conservazione dei dati relativi a un esportatore registrato la cui registrazione è revocata dovrebbe essere determinato tenendo conto della necessità effettiva di conservare tali dati e del periodo di conservazione già stabilito nella normativa degli Stati membri.
(11) Le norme concernenti il frazionamento delle spedizioni dovrebbero essere adeguate in modo da chiarire che il frazionamento delle spedizioni può aver luogo solo se è effettuato da esportatori o sotto la loro responsabilità.
(12) Le condizioni per il rilascio a posteriori di certificati di origine, modulo A, dovrebbero prevedere il caso supplementare in cui la destinazione finale dei prodotti è determinata durante il trasporto o lo stoccaggio dei prodotti e dopo l'eventuale frazionamento.
(13) Poiché il 1o gennaio 2015 lo status di alcuni paesi nell'ambito del sistema SPG è passato da quello di paese beneficiario a quello di paese ammissibile, le autorità competenti di tali paesi non saranno più in grado, come facevano in precedenza a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, secondo e terzo comma, di rilasciare certificati di origine, modulo A, per merci originarie di un altro paese dello stesso gruppo regionale che è ancora un paese beneficiario. Al fine di consentire agli esportatori di merci di paesi beneficiari di continuare a trasportare le proprie merci tramite le consuete rotte commerciali attraverso i paesi che hanno cambiato il loro status senza interruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, le modifiche alle norme in materia di rilascio a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si dovrebbero applicare con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015.
(14) Le norme, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa vigenti applicabili fino all'attuazione del sistema degli esportatori registrati prevedono che i paesi beneficiari esportatori svolgano indagini adeguate, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine. Lo stesso obbligo dovrebbe continuare ad essere applicabile dopo l'attuazione del sistema degli esportatori registrati.
(15) Al fine di assicurare la certezza del diritto è opportuno inserire direttamente nel regolamento (CEE) n. 2454/93 le disposizioni transitorie relative all'applicazione del sistema di autocertificazione dell'origine da parte degli esportatori registrati attualmente contenute nel regolamento di modifica (UE) n. 1063/2010.
(16) Una nuova voce del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e relative norme, dovrebbe essere introdotta nell'allegato 13 bis, parte II, in modo da tenere conto degli indumenti diversi da quelli a maglia (capitolo 62), ma che contengono parti a maglia.
(17) In seguito all'aggiunta dello spagnolo alle lingue nelle quali può essere redatta una dichiarazione di origine, è opportuno modificare l'allegato 13 quinquies di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 aggiungendo una versione spagnola dell'attestazione di origine.
(18) L'allegato 17 dovrebbe essere modificato al fine di stabilire una tolleranza in larghezza entro la quale i certificati di origine, modulo A, possono discostarsi dalle prescrizioni in materia di misurazione. Allo stesso tempo è opportuno aggiungere la Croazia all'elenco dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione.
(19) È opportuno integrare l'articolo 109 con una disposizione relativa alla menzione che figura nella casella n. 7 del certificato di circolazione delle
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