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14.3.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 70/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/428 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2015
che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d'origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (2), modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione (4), prevede una riforma del modo in cui l'origine delle merci è certificata ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG») dell'Unione. La riforma ha introdotto un sistema di autocertificazione dell'origine delle merci da parte degli esportatori registrati a tal fine dai paesi beneficiari o dagli Stati membri, la cui applicazione è stata prorogata al 1o gennaio 2017. La riforma si fonda sul principio secondo cui, poiché gli esportatori sono nella posizione migliore per conoscere l'origine dei loro prodotti, è appropriato esigere che essi forniscano le attestazioni di origine direttamente ai loro clienti. Per consentire ai paesi beneficiari e agli Stati membri di registrare gli esportatori, la Commissione ha il compito di istituire un sistema elettronico degli esportatori registrati (il «sistema REX»). |
(2) | Nuovi requisiti del sistema REX sono stati precisati. Tali requisiti rendono necessario modificare una serie di disposizioni concernenti le norme di origine SPG. |
(3) | Anche la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie unilaterali per le importazioni in provenienza dai paesi beneficiari. Nell'ambito delle discussioni condotte dalla Commissione con la Norvegia e la Svizzera in conformità all'autorizzazione che la Commissione ha ricevuto dal Consiglio a rinegoziare con questi due paesi gli accordi vigenti (5) per quanto riguarda l'accettazione reciproca delle prove di origine sostitutive e l'estensione del cumulo bilaterale ai materiali originari della Norvegia e della Svizzera, è stato convenuto che anche la Norvegia e la Svizzera sono tenute ad applicare il sistema degli esportatori registrati e a utilizzare il sistema REX. La stessa possibilità dovrebbe essere offerta alla Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 2454/93. È pertanto opportuno introdurre gli adeguamenti necessari al fine di garantire il corretto funzionamento della cooperazione tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia. |
(4) | Un importatore che utilizza un'attestazione di origine dovrebbe essere in grado di verificare la validità del numero di esportatore registrato dell'esportatore registrato che l'ha redatta. È pertanto opportuno pubblicare i dati del sistema REX su un sito web pubblico. |
(5) | Le norme vigenti relative al sistema degli esportatori registrati sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2017. Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili prima di tale data per evitare incidenze su tali norme al momento della loro attuazione. |
(6) | In base alle norme in vigore, solo gli esportatori nei paesi beneficiari e nell'Unione sono ammissibili alla registrazione. Poiché la Norvegia e la Svizzera, e la Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, sono tenute ad applicare il sistema degli esportatori registrati, anche i loro esportatori dovrebbero avere la possibilità di essere registrati per poter redigere attestazioni di origine nell'ambito del cumulo bilaterale o attestazioni di origine sostitutive nel caso della rispedizione di merci. |
(7) | Le norme vigenti relative ai termini per l'istituzione del sistema REX non tengono sufficientemente conto della capacità dei paesi beneficiari di gestire la procedura di registrazione e di applicare il sistema a partire dal 2017. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie e un'introduzione graduale fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di prorogare tale termine di sei mesi. A decorrere dal 30 giugno 2020, per poter beneficiare del trattamento tariffario preferenziale SPG tutte le spedizioni contenenti prodotti originari il cui valore totale superi 6 000 EUR dovranno essere corredate di un'attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato. |
(8) | La Commissione, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri nonché della Norvegia, della Svizzera e della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, devono avere accesso ai dati registrati nel sistema. Al fine di assicurare un'adeguata protezione dei dati personali, è opportuno stabilire norme dettagliate concernenti, in particolare, la portata dell'accesso a tali dati e la finalità del loro trattamento, nonché il diritto degli esportatori di ottenere la modifica, la cancellazione o il blocco di tali dati. |
(9) | Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al diritto nazionale che attua tale direttiva; in particolare, esso non dovrebbe incidere né sugli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE né sugli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni in relazione al trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(10) | Il periodo di conservazione dei dati relativi a un esportatore registrato la cui registrazione è revocata dovrebbe essere determinato tenendo conto della necessità effettiva di conservare tali dati e del periodo di conservazione già stabilito nella normativa degli Stati membri. |
(11) | Le norme concernenti il frazionamento delle spedizioni dovrebbero essere adeguate in modo da chiarire che il frazionamento delle spedizioni può aver luogo solo se è effettuato da esportatori o sotto la loro responsabilità. |
(12) | Le condizioni per il rilascio a posteriori di certificati di origine, modulo A, dovrebbero prevedere il caso supplementare in cui la destinazione finale dei prodotti è determinata durante il trasporto o lo stoccaggio dei prodotti e dopo l'eventuale frazionamento. |
(13) | Poiché il 1o gennaio 2015 lo status di alcuni paesi nell'ambito del sistema SPG è passato da quello di paese beneficiario a quello di paese ammissibile, le autorità competenti di tali paesi non saranno più in grado, come facevano in precedenza a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, secondo e terzo comma, di rilasciare certificati di origine, modulo A, per merci originarie di un altro paese dello stesso gruppo regionale che è ancora un paese beneficiario. Al fine di consentire agli esportatori di merci di paesi beneficiari di continuare a trasportare le proprie merci tramite le consuete rotte commerciali attraverso i paesi che hanno cambiato il loro status senza interruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, le modifiche alle norme in materia di rilascio a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si dovrebbero applicare con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(14) | Le norme, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa vigenti applicabili fino all'attuazione del sistema degli esportatori registrati prevedono che i paesi beneficiari esportatori svolgano indagini adeguate, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine. Lo stesso obbligo dovrebbe continuare ad essere applicabile dopo l'attuazione del sistema degli esportatori registrati. |
(15) | Al fine di assicurare la certezza del diritto è opportuno inserire direttamente nel regolamento (CEE) n. 2454/93 le disposizioni transitorie relative all'applicazione del sistema di autocertificazione dell'origine da parte degli esportatori registrati attualmente contenute nel regolamento di modifica (UE) n. 1063/2010. |
(16) | Una nuova voce del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e relative norme, dovrebbe essere introdotta nell'allegato 13 bis, parte II, in modo da tenere conto degli indumenti diversi da quelli a maglia (capitolo 62), ma che contengono parti a maglia. |
(17) | In seguito all'aggiunta dello spagnolo alle lingue nelle quali può essere redatta una dichiarazione di origine, è opportuno modificare l'allegato 13 quinquies di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 aggiungendo una versione spagnola dell'attestazione di origine. |
(18) | L'allegato 17 dovrebbe essere modificato al fine di stabilire una tolleranza in larghezza entro la quale i certificati di origine, modulo A, possono discostarsi dalle prescrizioni in materia di misurazione. Allo stesso tempo è opportuno aggiungere la Croazia all'elenco dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione. |
(19) | È opportuno integrare l'articolo 109 con una disposizione relativa alla menzione che figura nella casella n. 7 del certificato di circolazione delle |
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