Commission Implementing Regulation (EU) 2018/545 of 4 April 2018 establishing practical arrangements for the railway vehicle authorisation and railway vehicle type authorisation process pursuant to Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )

Published date06 April 2018
Subject Matterreti transeuropee,ravvicinamento delle legislazioni,trasporti,redes transeuropeas,aproximación de las legislaciones,transportes,réseaux transeuropéens,rapprochement des législations,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 90, 6 aprile 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 90, 6 de abril de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 90, 6 avril 2018
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6.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 90/66

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2018

che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) Le modalità pratiche relative alla procedura di autorizzazione dei veicoli, di cui alla direttiva (UE) 2016/797, dovrebbero ridurre la complessità, la durata e i costi della procedura di autorizzazione dei veicoli, garantire condizioni uniformi volte ad armonizzare l'autorizzazione dei tipi di veicoli e/o l'autorizzazione all'immissione dei veicoli sul mercato nell'Unione e favorire la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella procedura di autorizzazione dei veicoli. Al fine di ridurre la durata e il costo della procedura di autorizzazione dei veicoli, i tempi dovrebbero essere, in concreto, più brevi possibili.
(2) Tenendo conto dell'esperienza maturata dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») nella procedura di autorizzazione e nella preparazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2016/797, viene riconosciuta come buona prassi l'instaurazione di un primo contatto con il richiedente sotto forma di coordinamento («impegno preliminare»), al fine di facilitare lo sviluppo delle relazioni tra le parti coinvolte nella procedura di autorizzazione dei veicoli. Tale impegno preliminare dovrebbe essere concordato prima che la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato venga inviata, allo scopo di consentire all'ente autorizzatore e alle autorità nazionali di sicurezza competenti per il settore di impiego specifico di familiarizzare con il progetto. Affinché il richiedente sia messo a conoscenza delle fasi successive, l'impegno preliminare dovrebbe precisare le regole applicabili, fornire al richiedente i dettagli relativi alla procedura di autorizzazione del veicolo, compreso il processo decisionale, e verificare che il richiedente abbia ricevuto informazioni sufficienti. Il richiedente ha la responsabilità di garantire il soddisfacimento di tutti i requisiti nel momento in cui presenta la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. Nell'espletamento dei suoi doveri, il richiedente è assistito da altre entità quali organismi di valutazione della conformità, fornitori e prestatori di servizi.
(3) Al fine di realizzare economie di scala e ridurre gli oneri amministrativi, l'autorizzazione del tipo di veicolo dovrebbe consentire al richiedente di produrre un certo numero di veicoli con la stessa progettazione e facilitare la loro autorizzazione. Il tipo di veicolo identifica la progettazione che sarà applicata a tutti i veicoli corrispondenti a quel tipo. Ogni nuovo tipo di veicolo dovrebbe seguire la procedura di autorizzazione prevista e dovrebbe essere creato un nuovo tipo di veicolo solo se autorizzato.
(4) È opportuno introdurre i concetti di variante e versione di un tipo di veicolo per offrire la possibilità di individuare le opzioni di configurazione o di modifica durante il ciclo di vita del veicolo all'interno di un tipo esistente. La differenza tra le varianti e le versioni è che le varianti necessitano di un'autorizzazione, mentre le versioni no.
(5) Al fine di garantire che il tipo di veicolo soddisfi i requisiti nel tempo e che ogni modifica alla progettazione, che incide sulle caratteristiche essenziali di progettazione, sia considerata una nuova variante e/o una nuova versione del tipo di veicolo, è opportuno ricorrere alla procedura di gestione della configurazione del tipo di veicolo. L'entità responsabile della gestione della configurazione del tipo di veicolo è il richiedente che ha ricevuto l'autorizzazione per il dato tipo di veicolo.
(6) Per quanto attiene ai veicoli, è necessario disporre di una procedura di gestione della configurazione limitata alle modifiche che non sono gestite tramite la procedura di gestione della configurazione di un tipo di veicolo autorizzato.
(7) L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») dovrebbe realizzare linee guida che descrivano, e laddove necessario spieghino, i requisiti definiti nel presente regolamento. Le linee guida dovrebbero essere aggiornate, pubblicate e rese disponibili al pubblico a titolo gratuito. Al fine di armonizzare il metodo di scambio e di registrazione delle informazioni attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le linee guida dovrebbero includere inoltre dei modelli stabiliti dall'Agenzia insieme alle autorità nazionali preposte alla sicurezza.
(8) L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero attuare disposizioni o procedure interne per garantire che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla procedura di autorizzazione del veicolo.
(9) Considerando che la condivisione delle esperienze è ritenuta una buona prassi, le autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'Agenzia dovrebbero essere incoraggiate a condividere ogni informazione utile. Al fine di offrire tale servizio, l'Agenzia dovrebbe stabilire un protocollo e delle procedure per la registrazione e lo scambio di informazioni tra se stessa e le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
(10) Al fine di evitare duplicazioni della valutazione e per ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere in considerazione gli accordi di cooperazione e gli accordi multilaterali conclusi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 14 e 15, della direttiva (UE) 2016/797, ove pertinenti.
(11) L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero registrare presso lo sportello unico tutte le informazioni utili e le motivazioni comprovate relative alla decisione assunta, al fine di giustificare le decisioni in ogni fase della procedura di autorizzazione del veicolo. Se dispongono di sistemi di gestione delle informazioni propri ai fini della valutazione, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero garantire che tutte le informazioni pertinenti siano trasferite allo sportello unico per le stesse motivazioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le parti interessate, le linee guida dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero prevedere modalità pratiche relative alle comunicazioni che non sono pertinenti per il processo decisionale e che pertanto non necessitano di essere trasmesse tramite lo sportello unico.
(12) Se il settore di impiego previsto per il tipo di veicolo è limitato a una rete o a reti all'interno di uno Stato membro, l'autorizzazione è valida senza l'estensione del settore di impiego per i veicoli che circolano verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera. In tale caso, il richiedente può presentare la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o la domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Quando agisce in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia deve consultare le autorità nazionali di sicurezza competenti, conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, e deve tener conto degli accordi transfrontalieri pertinenti.
(13) Quando l'Agenzia agisce in qualità di ente autorizzatore il richiedente dovrebbe, fatte salve le disposizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, avere il diritto di presentare la sua domanda all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Nel corso della valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero avere il diritto di trasmettere all'Agenzia i documenti relativi alla valutazione in una lingua ufficiale degli Stati membri, senza alcun obbligo di tradurli.
(14) L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero mettere a punto disposizioni o procedure interne per gestire il rilascio delle autorizzazioni del tipo di veicolo e/o delle autorizzazioni all'immissione dei veicoli sul mercato al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. A tale proposito, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di presentare copie di documenti nel fascicolo di domanda. I documenti originali dovrebbero essere disponibili per la verifica da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza successivamente al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato.
(15) È necessario armonizzare la classificazione delle problematiche che emergono nel processo di valutazione, al fine di garantire che il richiedente comprenda la gravità delle problematiche sollevate dall'Agenzia o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Tale classificazione è particolarmente importante quando nella procedura di autorizzazione sono coinvolte diverse autorità nazionali preposte alla sicurezza. Al fine di
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