Commission Implementing Regulation (EU) No 1102/2013 of 6 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 on a derogation from Regulation (EEC) No 2454/93 as regards the rules of origin used for the purposes of the scheme of generalised tariff preferences to take account of the special situation of Guatemala regarding exports of certain fisheries products to the Union

Published date07 November 2013
Subject MatterPreferential systems,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 296, 7 November 2013
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7.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1102/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d’origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 (3) della Commissione, il Guatemala ha beneficiato di una deroga alle norme d’origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte in Guatemala da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. La deroga suddetta è scaduta il 30 giugno 2013.
(2) Con lettera del 27 maggio 2013 il Guatemala ha chiesto la proroga di tale deroga al 31 dicembre 2013 per 987,5 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto, detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 14 16. Con lettere del 17 e 29 luglio 2013, il Guatemala ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta.
(3) La richiesta dimostra che il periodo della deroga non è stato sufficiente per permettere al Guatemala di garantire flussi adeguati di tonno originario verso il paese.
(4) Risulta quindi necessario estendere la deroga al fine di concedere al Guatemala il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale del pesce.
(5) Per fare in modo che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario al Guatemala per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di
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