Commission Implementing Regulation (EU) No 19/2014 of 10 January 2014 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance chloroform Text with EEA relevance

Published date11 January 2014
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 008, 11 January 2014
L_2014008IT.01001801.xml
11.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 19/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2014

che modifica, per quanto riguarda la sostanza cloroformio, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) I limiti massimi di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.
(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).
(3) Attualmente, il cloroformio figura nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze vietate.
(4) L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per il cloroformio nei ruminanti e nei suini.
(5) Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha segnalato che non è necessario stabilire un LMR per il cloroformio per tutti i ruminanti e i suini.
(6) Per proteggere la salute umana è necessario garantire che l’esposizione dei consumatori ai residui non superi la dose giornaliera ammissibile, come specificato nell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 470/2009. Pertanto è
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