Commission Implementing Regulation (EU) 2018/746 of 18 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 809/2014 as regards modification of single applications and payment claims and checks

Published date22 May 2018
Subject MatterAgricultural structural funds
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 22 May 2018
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22.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/746 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 78, primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine entro il quale i beneficiari possono modificare le domande uniche o le domande di pagamento a seguito della comunicazione dei risultati dei controlli preliminari. Per garantire parità di trattamento tra i beneficiari è opportuno far sì che, dopo il termine ultimo previsto per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, tutti i beneficiari dispongano sempre dello stesso numero di giorni per poter modificare la domanda unica o la domanda di pagamento.
(2) L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 dispone che, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco, si debbano effettuare ispezioni fisiche in campo. Le nuove tecnologie, quali i sistemi aeromobili senza pilota, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori GNSS collegati ad EGNOS e Galileo e i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus e altri dispositivi, forniscono informazioni pertinenti sulle attività svolte sulle superfici agricole. Al fine di ridurre l'onere dei controlli per l'autorità competente e per il beneficiario, in particolare il numero delle ispezioni fisiche in campo, e di promuovere l'uso delle nuove tecnologie nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a prove pertinenti raccolte grazie a tali tecnologie e a qualsiasi altra prova documentale appropriata per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno interessata, nonché il rispetto dei requisiti e delle norme in materia di condizionalità. Se tali prove non dovessero portare a risultati definitivi, si dovrebbe continuare a ricorrere necessariamente alle ispezioni fisiche in campo.
(3) Le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo, forniscono dati pertinenti, esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili che consentono di monitorare tutte le superfici agricole degli Stati membri. È opportuno autorizzare gli Stati membri o le regioni ad utilizzare un metodo alternativo per effettuare i controlli, avvalendosi sistematicamente di tali dati o di dati analoghi e trattandoli in modo automatizzato nonché dando seguito ai casi in cui tale trattamento automatizzato non porti a risultati definitivi, senza per questo compromettere l'efficacia del sistema nell'offrire il livello di garanzia necessario per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese (sistema denominato, di seguito, «monitoraggio»). È pertanto opportuno istituire un quadro giuridico che definisca le condizioni alle quali tali controlli effettuati tramite monitoraggio in uno Stato membro o in una regione possono sostituire i controlli in loco connessi alla superficie.
(4) Qualora i controlli effettuati tramite monitoraggio consentano all'autorità competente di concludere che occorre irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3), è opportuno stabilire che il controllo in loco di follow-up di cui all'articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non è necessario.
(5) Tenendo conto delle necessità di investimento iniziali da parte dell'autorità competente per la sostituzione dell'attuale metodo dei controlli in loco con il sistema dei controlli effettuati tramite monitoraggio, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità che consenta il ricorso a questi ultimi solo per regimi di aiuto, misure di sostegno o tipologie di operazione specifici, contemplando nel contempo la possibilità di introdurli gradualmente per un determinato regime di aiuto o una data misura di sostegno. Durante il periodo di introduzione graduale, che dovrebbe essere limitato nel tempo per poter garantire parità di trattamento tra i beneficiari, nuove disposizioni dovrebbero permettere agli Stati membri o alle regioni di estendere progressivamente il ricorso ai controlli tramite monitoraggio all'intera superficie interessata dal regime di aiuto o dalla misura di sostegno. Tale approccio consentirà agli Stati membri o alle regioni di prepararsi alla piena applicazione del monitoraggio, perfezionando nel contempo le procedure di follow-up e gli strumenti informatici utilizzati per l'analisi dei dati. Nel caso in cui siano limitati a superfici selezionate in base a criteri ben definiti, oggettivi e non discriminatori, i controlli tramite monitoraggio dovrebbero applicarsi a tutti i beneficiari operanti su tali superfici.
(6) È opportuno stabilire una percentuale minima di controllo per far sì che, nel caso in cui i dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus non fossero pertinenti, i controlli riguardanti il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i requisiti e gli altri obblighi siano soddisfacenti. Le ispezioni fisiche in campo dovrebbero essere necessarie solo se le prove raccolte utilizzando le nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, sistemi aeromobili senza pilota ecc.) o prove documentali pertinenti non dovessero portare a un risultato definitivo, oppure qualora l'autorità competente preveda in anticipo che nessuno di questi tipi di prove servirà a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e di altri obblighi che non possono essere controllati.
(7) I risultati delle analisi automatizzate dei dati ottenuti dai satelliti Sentinel di Copernicus o di dati analoghi possono essere, per i beneficiari, uno strumento di aiuto ai fini del rispetto dei requisiti. Ai beneficiari dovrebbero essere trasmesse segnalazioni su possibili casi di non conformità e, a tal fine, le autorità nazionali dovrebbero avere l'obbligo di istituire strumenti adeguati. È opportuno far sì che la comunicazione di questi risultati ai beneficiari non venga interpretata come una notifica dell'intenzione dell'autorità competente di procedere a un controllo in loco. Il beneficiario, inoltre, dovrebbe avere la possibilità di modificare la domanda di aiuto o la domanda di pagamento al fine di correggere la propria dichiarazione sull'uso di una superficie agricola, a condizione che le disposizioni applicabili siano state rispettate. È altresì opportuno consentire agli Stati membri di fissare un termine ultimo entro il quale tali modifiche possono essere accolte.
(8) È opportuno chiarire che le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento di un controllo in loco non dovrebbero rientrare nella popolazione di controllo da cui prelevare i campioni necessari ai fini del rispetto delle percentuali minime di controllo. È inoltre opportuno disporre che queste domande o i dati relativi a tali richiedenti siano utilizzati per verifiche incrociate miranti ad individuare eventuali doppioni di domande di aiuto ricevibili e informazioni pertinenti ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.
(9) Per chiarire l'ambito di applicazione dei controlli in loco riguardanti l'obbligo di riconversione per i casi di inosservanza relativi ai prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, è opportuno disporre che tali controlli siano effettuati su parcelle che devono essere riconvertite, in modo da verificare se l'obbligo di riconversione è stato rispettato.
(10) Per consentire agli Stati membri
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