Commission Implementing Regulation (EU) 2016/166 of 8 February 2016 laying down specific conditions applicable to the import of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (‘Piper betle’) from India and amending Regulation (EC) No 669/2009 (Text with EEA relevance)

Published date09 February 2016
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 32, 9 February 2016
L_2016032IT.01014301.xml
9.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 32/143

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/166 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2016

che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
(2) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento. Dal 1o aprile 2014 le foglie di betel (Piper betle L.) originarie dell'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di numerosi ceppi di Salmonella.
(3) I risultati di tali controlli più frequenti effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 sugli anzidetti prodotti alimentari indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e stabiliti nella legislazione dell'Unione. Dal 2011 sono state trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi circa 90 notifiche (4) relative alla presenza di un'ampia varietà di ceppi patogeni di Salmonella in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel originarie o provenienti dall'India.
(4) Questi risultati dimostrano che l'importazione degli anzidetti prodotti alimentari costituisce un rischio per la salute umana. Nonostante l'attuale livello accresciuto di controlli alle frontiere dell'Unione la situazione non è migliorata. Le autorità indiane non hanno peraltro presentato alcun piano d'azione concreto e soddisfacente per porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.
(5) Per tutelare la salute umana nell'Unione è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione agli anzidetti prodotti alimentari originari dell'India. Tutte le partite di foglie di betel dall'India dovrebbero pertanto essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che gli anzidetti prodotti alimentari sono stati prodotti in conformità ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), campionati e analizzati per rilevare la presenza di Salmonella e risultati conformi alla legislazione dell'Unione, e dovrebbero inoltre essere corredate dei risultati degli esami analitici.
(6) È opportuno escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le partite non commerciali.
(7) Il campionamento e l'analisi delle partite dovrebbero essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (6) fissa sia i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che le disposizioni relative al campionamento per i controlli ufficiali dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari nell'Unione.
(8) Le autorità indiane hanno notificato alla Commissione la denominazione dell'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario.
(9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 669/2009.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle partite di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle L., comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid»), comprese quelle dichiarate con i codici NC 1404 90 00, originarie o provenienti dall'India, di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica alle partite di prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato solo per consumo e uso personali. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

Le partite degli anzidetti prodotti alimentari possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi

1. Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti dell'India al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di criteri microbiologici per la Salmonella per quanto riguarda i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il campionamento di cui al paragrafo 1 è...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT