Commission Implementing Regulation (EU) No 931/2013 of 26 September 2013 fixing the allocation coefficient for the issuing of import licences applied for from 8 to 14 September 2013 for sugar products under certain tariff quotas and suspending the submission of applications for such licences
Published date | 27 September 2013 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 255, 27 September 2013 |
27.9.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 255/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 931/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2013
che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dall’8 al 14 settembre 2013 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dall’8 al 14 settembre 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Croazia (4) superano la quantità disponibile con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4319, 09.4320, 09.4321 e 09.4367. |
(2) | Occorre pertanto fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi ai numeri d’ordine 09.4317, 09.4319, 09.4320, 09.4321 e 09.4367, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d’ordine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dall’8 al 14 settembre 2013 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente...
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