Commission Implementing Regulation (EU) 2016/871 of 1 June 2016 concerning the non-renewal of approval of the active substance amitrole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)

Published date02 June 2016
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 2 June 2016
L_2016145IT.01000401.xml
2.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/871 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2016

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amitrolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/21/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva amitrolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3) L'approvazione della sostanza attiva amitrolo, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 giugno 2016.
(4) È stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'amitrolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro i termini previsti da tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 2 aprile 2014 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare.
(8) Il 19 giugno 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'amitrolo soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che è altamente probabile che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, le acque sotterranee siano esposte a un metabolita rilevante dell'amitrolo in misura superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 μg/l in situazioni rappresentate da tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. È stato inoltre individuato un elevato rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti derivante dall'impiego dell'amitrolo.
(9) Sulla base dei rischi individuati non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione dell'amitrolo in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(10) L'amitrolo è inoltre classificato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) come tossico per la riproduzione di categoria 2 e come avente effetti tossici su organi endocrini. Tenendo conto delle
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