Commission Directive 2001/21/EC of 5 March 2001 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market to include amitrole, diquat, pyridate and thiabendazole as active substances
Published date | 10 March 2001 |
Subject Matter | Approximation of laws,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 69, 10 March 2001 |
Direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 10/03/2001 pag. 0017 - 0021
Direttiva 2001/21/CE della Commissione
del 5 marzo 2001
che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito "la direttiva"). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
(3) Gli effetti dell'amitrolo, del diquat, del piridato e del tiabendazolo sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per vari impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94, la Francia è stata designata Stato membro relatore per l'amitrolo, il Regno Unito per il diquat e la Spagna per il tiabendazolo. L'Austria è stata designata Stato membro relatore per il piridato ai sensi del regolamento (CE) n. 491/95 della Commissione(7), recante modifica del regolamento (CEE) n. 3600/92 e del regolamento (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'integrazione delle autorità pubbliche designate e dei produttori dell'Austria, della Finlandia e della Svezia nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8...
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