Commission Directive 2001/21/EC of 5 March 2001 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market to include amitrole, diquat, pyridate and thiabendazole as active substances

Published date10 March 2001
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 69, 10 March 2001
EUR-Lex - 32001L0021 - IT 32001L0021

Direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 10/03/2001 pag. 0017 - 0021


Direttiva 2001/21/CE della Commissione

del 5 marzo 2001

che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito "la direttiva"). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.

(3) Gli effetti dell'amitrolo, del diquat, del piridato e del tiabendazolo sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per vari impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94, la Francia è stata designata Stato membro relatore per l'amitrolo, il Regno Unito per il diquat e la Spagna per il tiabendazolo. L'Austria è stata designata Stato membro relatore per il piridato ai sensi del regolamento (CE) n. 491/95 della Commissione(7), recante modifica del regolamento (CEE) n. 3600/92 e del regolamento (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'integrazione delle autorità pubbliche designate e dei produttori dell'Austria, della Finlandia e della Svezia nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8...

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