Commission Implementing Regulation (EU) No 929/2013 of 26 September 2013 amending Annex VIII to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy

Published date27 September 2013
Subject MatterAgricultural structures,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 255, 27 September 2013
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27.9.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255/5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 929/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2013

recante modifica dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 57 bis, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 40, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore totale dei diritti all’aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell’articolo 51, paragrafo 2 e dell’articolo 69, paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, a norma dell’articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non supera globalmente il relativo massimale nazionale stabilito nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.
(2) A norma dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali nazionali per l’esercizio 2013 di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per la Grecia, la Spagna, il Lussemburgo, Malta e il Regno Unito sono stati adeguati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2013 della Commissione (2) in seguito alla notifica da parte di detti Stati membri della loro intenzione di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014, assegnando loro diritti all’aiuto a norma dell’articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). Tra gli Stati membri interessati, Lussemburgo e Malta hanno comunicato l’intenzione di continuare a trasferire l’intero importo del proprio bilancio per i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo come stabilito nell’allegato X ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, al momento dell’adeguamento dei massimali nazionali per i pagamenti diretti per l’esercizio 2013, non si è tenuto conto del fatto che l’importo sia aumentato leggermente per l’esercizio finanziario 2014 rispetto a quello disponibile per l’esercizio finanziario 2013 per questi due Stati membri. Occorre pertanto adeguare in tal senso i rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
(3) A norma dell’articolo 103 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Spagna, il Lussemburgo, Malta e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione l’intenzione di trasferire definitivamente l’intero importo, o parte di esso, disponibile per i programmi di sostegno di cui all’allegato X ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di aumentare i propri massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli esercizi dal 2014 in poi. Occorre pertanto adeguare in tal senso i rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
(4) A norma dell’Articolo 57 bis, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Croazia ha comunicato alla Commissione i terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate per l’esercizio 2013 e restituiti ad usi agricoli tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012. La notifica comprendeva anche la distribuzione dei terreni fra gli ettari di prati e pascoli e gli altri ettari ammissibili, nonché le informazioni sulle dotazioni di bilancio corrispondenti a ciascuna categoria di terreni sminati: 46 000 EUR per prati e pascoli e 6 646 000 EUR per gli altri ettari ammissibili. In base al calendario degli aumenti di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009 e conformemente all’articolo 57 bis, paragrafo 7, di detto regolamento, i rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 devono pertanto essere modificati.
(5) Occorre pertanto modificare l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli...

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