Commission Implementing Regulation (EU) No 1185/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products
Published date | 12 December 2012 |
Subject Matter | Consumer protection,Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 338, 12 December 2012 |
12.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 338/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’11 dicembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'etichettatura e la presentazione del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità devono contenere l'indicazione del nome del produttore o del venditore. L'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2) stabilisce che tale indicazione deve essere completata dai termini "produttore" o "prodotto da" e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti. Detta disposizione stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e che, in tal caso, possono autorizzare la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con un altro termine. Poiché, per l'etichettatura dei vini spumanti, alcuni termini sono tradizionalmente riconosciuti e utilizzati negli Stati membri, è opportuno che, quando questi ultimi decidono di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e autorizzano la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con altri termini, detti termini siano quelli tradizionalmente utilizzati nel settore. Inoltre, al fine di informare i consumatori sulla terminologia utilizzata in questo settore, occorre precisare quali termini possono essere autorizzati nelle diverse lingue dell'Unione. |
(2) | Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009. |
(3) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) | all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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