Commission Implementing Regulation (EU) No 1185/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Published date12 December 2012
Subject MatterConsumer protection,Wine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 12 December 2012
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12.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'etichettatura e la presentazione del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità devono contenere l'indicazione del nome del produttore o del venditore. L'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2) stabilisce che tale indicazione deve essere completata dai termini "produttore" o "prodotto da" e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti. Detta disposizione stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e che, in tal caso, possono autorizzare la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con un altro termine. Poiché, per l'etichettatura dei vini spumanti, alcuni termini sono tradizionalmente riconosciuti e utilizzati negli Stati membri, è opportuno che, quando questi ultimi decidono di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore e autorizzano la sostituzione dei termini "produttore" e "prodotto da" con altri termini, detti termini siano quelli tradizionalmente utilizzati nel settore. Inoltre, al fine di informare i consumatori sulla terminologia utilizzata in questo settore, occorre precisare quali termini possono essere autorizzati nelle diverse lingue dell'Unione.
(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

1) all'articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) di permettere la sostituzione dei termini "produttore" o "
...

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