Règlement d'exécution (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 en ce qui concerne l'exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d'une licence de pilote d'aéronefs légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date19 March 2019
Subject Mattertrasporti,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 75, 19 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 75, 19 mars 2019
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19.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75/66

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/430 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I (parte FCL), sottoparte B, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) sono stabiliti i requisiti per ottenere una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL - Light aircraft pilot licence).
(2) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3), del regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all'8 aprile 2020 gli Stati membri possono applicare norme nazionali in materia di licenze che permettono di accedere ad alcuni privilegi di pilota con anticipo rispetto alla LAPL. Tali norme nazionali sulle licenze servono anche ad offrire un addestramento LAPL di tipo modulare e il completamento di determinati corsi modulari consente l'accesso anticipato ad alcuni privilegi prima del rilascio di una LAPL.
(3) Gli Stati membri che applicano tale addestramento LAPL modulare hanno riferito alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») che questo contribuisce alla promozione degli sport aerei e delle attività di pilotaggio ricreative. Ciò è in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'aviazione generale, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3).
(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 gli Stati membri possono autorizzare, a determinate condizioni, gli allievi pilota a pilotare senza supervisione un velivolo monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg prima del rilascio di una LAPL.
(5) Al fine di promuovere un sistema di regolamentazione più flessibile per l'aviazione generale, è opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 per consentire agli Stati membri di autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati dopo il completamento di determinati corsi modulari, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire prima di soddisfare tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL per velivoli, elicotteri, alianti o
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