Règlement d'exécution (UE) 2018/1844 de la Commission du 23 novembre 2018 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date26 November 2018
Subject Matterrapprochement des législations,dispositions financières
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 299, 26 novembre 2018
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26.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1844 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2018

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (2) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a utilizzare per segnalare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione (3), che modifica le norme relative al calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ha introdotto la nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili con uno specifico requisito patrimoniale. Al fine di assicurare che le autorità di vigilanza ricevano le necessarie informazioni anche sugli investimenti in società di infrastrutture effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con un livello di dettaglio e di precisione paragonabile a quello esistente per le altre classi di attività all'interno del calcolo del modulo del rischio di mercato, i pertinenti modelli di segnalazione stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere adeguati tenendo conto di tali modifiche.
(3) Disposizioni sull'uso corretto del segno delle espressioni e la coerenza dei tassi di cambio sono essenziali per migliorare la coerenza e la qualità delle informazioni comunicate per quanto riguarda i dati storici denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. L'articolo 2 e l'articolo 3 sono stati pertanto modificati per migliorare la qualità delle informazioni comunicate.
(4) I modelli relativi alle analisi delle variazioni hanno lo scopo di spiegare con metriche economiche come e perché la situazione dell'impresa si è evoluta nel corso dell'anno. Poiché i portatori di interessi hanno individuato un certo numero di settori suscettibili di miglioramento e ulteriori chiarimenti, occorre apportare alcune modifiche alle istruzioni dei modelli da S.29.01 a S.29.04.
(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
(6) Errori redazionali nelle istruzioni dei modelli che possono dar luogo a informazioni non coerenti e fuorvianti e, di conseguenza, incidere sulla qualità del processo di controllo prudenziale dovrebbero essere corretti. Occorre pertanto apportare alcune correzioni, principalmente volte a ovviare alla mancanza di alcuni elementi di segnalazione o informazioni sotto il titolo «Osservazioni generali» e alla mancanza di alcune celle nelle «Istruzioni».
(7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
(8) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

(1) all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera d):
«d) tutti i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne nei casi in cui:
i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;
ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
iii) le istruzioni specifiche di cui agli allegati richiedono un formato di segnalazione diverso.»;
(2) all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Nell'esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.»;
(3) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
(4) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
(5) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
(6) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

(1) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
(2) l'allegato II è rettificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento;
(3) l'allegato III è rettificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).

(3) Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (società di infrastrutture) (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14).

(4) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

1) nel modello S.01.02.01 è aggiunta la seguente riga:
«Esenzione dall'obbligo di notifica delle informazioni ECAI R0250»;
2) nel modello S.01.02.04 è aggiunta la seguente riga:
«Esenzione dall'obbligo di notifica delle informazioni ECAI R0250»;
3) modello S.12.01.01:
a) la riga R0220 è sostituita dalla seguente:
«Migliore stima dei prodotti con opzione di riscatto R0220»
b) le righe R0230, R0240 e R0250 sono sostituite dalle seguenti:
«Future prestazioni garantite e future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale R0230

Future prestazioni garantite R0240
Future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale R0250»;
4) modello S.26.01.01:
a) la riga R0290 è soppressa;
b) tra la riga R0280 e la riga R0300 sono inserite le seguenti righe:
«Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili R0291
Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società R0292»
c) la riga R0411 è soppressa;
d) la riga R0412 è sostituita dalla seguente:
«prestiti e obbligazioni (diversi da investimenti in infrastrutture ammissibili e società di infrastrutture ammissibili) R0412»
e) tra la riga R0410 e la riga R0412 sono inserite le seguenti righe:
«prestiti e obbligazioni (investimenti in società di infrastrutture ammissibili) R0414
prestiti e obbligazioni (investimenti in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società di infrastrutture) R0413»;
5) modello S.26.01.04:
a) la riga R0290 è soppressa;
b) tra la riga R0280 e la riga R0300 sono inserite le seguenti righe:
«
...

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