Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2450 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date10 November 2016
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,disposizioni finanziarie,rapprochement des législations,dispositions financières,aproximación de las legislaciones,disposiciones financieras
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 347, 31 dicembre 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 347, 31 décembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 31 de diciembre de 2015
TESTO consolidato: 32015R2450 — IT — 16.12.2018

02015R2450 — IT — 16.12.2018 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2450 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 347 dell'31.12.2015, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1868 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2016

L 286

35

21.10.2016

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2189 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2017

L 310

3

25.11.2017

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1844 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2018

L 299

5

26.11.2018




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2450 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE A FINI DI VIGILANZA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni periodiche alle autorità di vigilanza, prevedendo i modelli per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE per le singole imprese di assicurazione e riassicurazione e all'articolo 244, paragrafo 2, e all'articolo 245, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi.

Articolo 2

Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano le informazioni di cui al presente regolamento nei formati per lo scambio dei dati e nelle rappresentazioni stabiliti dalle autorità di vigilanza o dall'autorità di vigilanza del gruppo e nel rispetto delle seguenti specifiche:

(a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli S.06.02, S.08.01, S.08.02 e S.11.01, in cui sono espressi in unità con due decimali;

(b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;

(c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;

▼M3

(d) tutti i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne nei casi in cui:

i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;

ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;

iii) le istruzioni specifiche di cui agli allegati richiedono un formato di segnalazione diverso.

▼B

Articolo 3

Valuta

1. Salvo diversamente disposto dall'autorità di vigilanza, ai fini del presente regolamento per «valuta di segnalazione» si intende:

(a) per la segnalazione da parte della singola impresa, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(b) per la segnalazione da parte del gruppo, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci consolidati.

2. I punti di dati con tipo di dati «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre monete nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

3. Nell'esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.

4. Nell'esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione utilizzando la base di conversione utilizzata a fini contabili.

▼M3

4 bis. Nell'esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.

▼B

5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio proveniente dalla stessa fonte utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel caso della segnalazione da parte della singola impresa, o per il bilancio consolidato, nel caso della segnalazione da parte del gruppo, salvo diversamente disposto dall'autorità di vigilanza.

Articolo 4

Ripresentazione di dati

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano nuovamente il più rapidamente possibile le informazioni utilizzando i modelli di cui al presente regolamento, nel caso in cui le informazioni inizialmente segnalate relative allo stesso periodo di riferimento abbiano subito variazioni rilevanti dopo l'ultima presentazione alle autorità di vigilanza o all'autorità di vigilanza del gruppo.



CAPO II

MODELLI QUANTITATIVI PER LA SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE SINGOLE IMPRESE

Articolo 5

Modelli quantitativi per la segnalazione delle informazioni di apertura da parte della singola impresa

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 314, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, utilizzando i seguenti modelli:

(a) il modello S.01.01.03 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato II;

(b) il modello S.01.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative all'impresa e informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all'allegato II;

(c) il modello S.01.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative ai fondi separati e ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.03 di cui all'allegato II;

(d) il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando la valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;

(e) il modello S.23.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato II;

(f) se l'impresa utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato II;

(g) se l'impresa utilizza la formula standard e un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.02.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all'allegato II;

(h) se l'impresa utilizza un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.03.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all'allegato II;

(i) se l'impresa di assicurazione e di riassicurazione svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all'allegato II;

(j) se l'impresa di assicurazione svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all'allegato II.

Articolo 6

Modelli quantitativi trimestrali per la singola impresa

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano trimestralmente, salvo che l'ambito o la frequenza della segnalazione siano limitati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli:

(a) il modello S.01.01.02 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato II;

(b) il modello S.01.02.01 di cui...

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