Commission Implementing Regulation (EU) No 915/2013 of 23 September 2013 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe

Published date24 September 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 252, 24 September 2013
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24.9.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252/23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 915/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del regolamento stesso.
(2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all’articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione.
(3) Il 23 settembre 2013 il Consiglio ha deciso di depennare una voce dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004.
(5) Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così...

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