Commission Implementing Regulation (EU) No 915/2013 of 23 September 2013 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Published date | 24 September 2013 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 252, 24 September 2013 |
24.9.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 252/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 915/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) | Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del regolamento stesso. |
(2) | Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all’articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. |
(3) | Il 23 settembre 2013 il Consiglio ha deciso di depennare una voce dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio. |
(4) | Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004. |
(5) | Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così...
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