Commission Implementing Regulation (EU) No 1368/2011 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 1121/2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the support schemes for farmers provided for in Titles IV and V thereof, and Regulation (EC) No 1122/2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for in that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector

Published date22 December 2011
Subject MatterAgriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 22 December 2011
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22.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/33

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1368/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento e il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c), l) e n),

considerando quanto segue:

(1) In base all’esperienza acquisita e in particolare delle migliorie apportate ai regimi di sostegno utilizzati dalle amministrazioni nazionali nell’attuazione dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1121/2009 (2) e (CE) n. 1122/2009 (3) appare appropriato migliorare e semplificare questi due regolamenti per quanto attiene alla gestione dei pagamenti diretti e ai relativi controlli.
(2) A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 gli Stati membri possono utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ai fini della domanda di aiuto per i capi bovini. È opportuno chiarire quale sia l’inizio del periodo di detenzione, applicabile a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1121/2009, nei casi in cui gli Stati membri si siano avvalsi della suddetta possibilità. Inoltre, a fini di semplificazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a presentare una dichiarazione di partecipazione al posto della domanda di cui all’articolo 62 di tale regolamento. Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1121/2009.
(3) È necessario aggiornare alcune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1122/2009. Inoltre, il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009 sarà introdotto a partire dal 2012. Occorre pertanto modificare di conseguenza la definizione dei regimi di aiuto alla superficie e prevedere una procedura appropriata per la presentazione delle domande.
(4) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 gli Stati membri sono tenuti a fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica. Dopo la presentazione della domanda unica gli agricoltori hanno la facoltà di modificarla entro i termini fissati all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. I controlli amministrativi e in loco dipendono dal ricevimento delle domande definitive da parte degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che scelgono di fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande a una data anteriore al termine ultimo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 siano in grado di avviare e portare a termine i controlli prima. È quindi appropriato che gli stessi Stati membri siano autorizzati a fissare un termine ultimo per la presentazione di modifiche della domanda unica a una data anteriore al termine ultimo fissato all’articolo 14, paragrafo 2. Tuttavia, per dare agli agricoltori il tempo sufficiente per comunicare eventuali modifiche, tale termine non dovrebbe precedere di oltre 15 giorni il termine ultimo fissato dagli Stati membri per la presentazione della domanda unica.
(5) In seguito all’introduzione del sostegno per superficie disaccoppiato dalla produzione, in molti casi i controlli in loco si limitano alla verifica delle dimensioni e dell’ammissibilità della superficie di cui si tratta. La maggior parte di tali controlli avviene per telerilevamento. Parallelamente gli Stati membri procedono ad aggiornamenti periodici del loro sistema di identificazione delle parcelle agricole. La metodologia utilizzata per tali aggiornamenti può essere simile all’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento. Per questo, a fini di semplificazione e per ridurre le spese amministrative, è opportuno autorizzare gli Stati membri che procedono all’aggiornamento sistematico dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole a usarne i risultati per sostituire una parte dei loro controlli in loco tradizionali. Per non aumentare i rischi di pagamenti irregolari è opportuno definire i criteri cui devono rispondere i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità. Tali criteri devono riguardare, in particolare, gli intervalli e la portata degli aggiornamenti, i dettagli delle ortofoto usate, la qualità necessaria del sistema di identificazione delle parcelle agricole e il tasso massimo annuo di errore.
(6) L’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (4) per i bovini detenuti da un’azienda è controllato mediante i controlli in loco effettuati nell’ambito della condizionalità. Attualmente nell’ambito dei controlli dell’ammissibilità ai pagamenti diretti è compreso anche l’obbligo di controllare i capi per i quali non è richiesto alcun aiuto. Questo controllo supplementare si applica solo negli Stati membri che hanno scelto di mantenere alcuni pagamenti diretti accoppiati per i bovini. Tuttavia, per garantire la pari distribuzione dell’onere di controllo in tutti gli Stati membri e per semplificare i controlli in loco sia per gli agricoltori che per le autorità nazionali, è appropriato abolire i controlli sui capi per i quali non è stato chiesto alcun aiuto nell’ambito dei controlli dell’ammissibilità, a meno che gli Stati membri non si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
(7) A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, se un animale è trasferito in un altro luogo nel corso del periodo di detenzione l’agricoltore è tenuto a informare l’autorità competente. Per evitare il rischio di applicazione di riduzioni sproporzionate dei pagamenti, occorre stabilire le norme che disciplinano i casi di omessa comunicazione degli spostamenti di capi, se si tratta di animali accertati come ammissibili i quali tuttavia possano essere immediatamente identificati all’interno dell’azienda dell’agricoltore durante il controllo in loco.
(8) Le norme sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali mirano in particolare a garantire la tracciabilità dei capi. La perdita di entrambi i marchi auricolari di un capo bovino e la perdita di uno dei marchi auricolari di un capo ovino o caprino determina l’inammissibilità del capo al pagamento oltre che l’applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 65 e 66 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tuttavia, in certi casi, tali capi possono essere identificati con altri mezzi, che ne garantiscono così la tracciabilità.
(9) A norma dell’articolo 63, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 un bovino dichiarato ai fini dell’ottenimento del pagamento, che ha perso uno dei due marchi auricolari e che possa essere chiaramente e individualmente identificato per mezzo degli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, continua a far parte del numero di capi accertato ed è quindi ammesso al beneficio del pagamento. Inoltre, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è in generale ben consolidato. Pertanto, è opportuno disporre che un capo bovino che abbia perso entrambi i marchi auricolari e la cui identità possa essere accertata senza alcun dubbio sia incluso nel numero dei capi accertati e quindi ammissibili al pagamento. Tuttavia questa disposizione dovrebbe valere soltanto se l’agricoltore ha preso provvedimenti per porre rimedio alla
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