Commission Implementing Regulation (EU) No 406/2013 of 2 May 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance prednisolone Text with EEA relevance

Published date03 May 2013
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 121, 3 May 2013
L_2013121IT.01004201.xml
3.5.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 121/42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 406/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2013

che modifica, per quanto riguarda la sostanza prednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR), in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009, per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.
(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda il LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).
(3) La sostanza prednisolone figura attualmente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini, per i seguenti tessuti: muscolo, grasso, fegato, rene e latte.
(4) L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere gli equidi nella voce relativa al prednisolone.
(5) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per la sostanza prednisolone per gli equidi, per muscolo, grasso, fegato e rene.
(6) Occorre pertanto modificare la voce relativa alla sostanza prednisolone nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per
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