Commission Implementing Regulation (EU) No 763/2014 of 11 July 2014 laying down rules for applying Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund as regards the technical characteristics of information and publicity measures and instructions for creating the Union emblem

Published date16 July 2014
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 209, 16 July 2014
L_2014209IT.01000101.xml
16.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 119 del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce norme generali in materia di informazione e pubblicità da applicare a tutti i programmi operativi e le operazioni finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»). Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato V del regolamento (UE) n. 508/2014.
(2) Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione delle operazioni nel settore della politica di coesione dell'Unione, comprese le misure finanziate nell'ambito del FEAMP, è opportuno formulare istruzioni per la creazione dell'emblema dell'Unione e definirne i colori standard, nonché le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e i riferimenti al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riconoscimento del sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Spetta agli Stati membri o alle autorità di gestione garantire che tutte le misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico rendano noto il sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a una determinata operazione visualizzando:

a) l'emblema dell'Unione in conformità all'articolo 2 in combinazione con un rifermento all'Unione europea, in conformità all'articolo 3;
b) un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o, in caso di operazione cofinanziata da più fondi, un riferimento ai fondi
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