Commission Implementing Regulation (EU) No 586/2013 of 20 June 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries and derogating from Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the date of submission of the annual report Text with EEA relevance

Published date21 June 2013
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 169, 21 June 2013
L_2013169IT.01005101.xml
21.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169/51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 586/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce una serie di norme relative all’importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, in particolare un elenco dei paesi terzi riconosciuti ed un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza.
(2) Alla luce dell’esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell’equivalenza, è necessario modificare l’elenco delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, onde assicurare l’aggiornamento delle informazioni relative agli operatori soggetti al controllo da parte dei suddetti organismi od autorità di controllo.
(3) Alla luce dell’esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell’equivalenza e del punto 5.1.4 della Comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (3), in cui si raccomanda che il disciplinare del regime, ivi compreso un riepilogo del suddetto disciplinare destinato al pubblico, sia liberamente accessibile, ad esempio su un sito Internet, e tenuto conto del fatto che numerosi organismi ed autorità di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 pubblicano le proprie norme in materia di prodotti biologici sul proprio sito Internet, occorre esigere dagli organismi e dalle autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che pubblichino sul proprio sito Internet le norme di produzione e le misure di controllo che hanno consentito loro di ottenere il riconoscimento sul proprio sito Internet e di inserire nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti il sito Internet sul quale è possibile accedere a tali informazioni.
(4) Allo scopo di ripartire il lavoro relativo alla supervisione dei paesi terzi riconosciuti e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, è opportuno fissare una data limite per l’invio delle relazioni annuali da parte degli organismi e delle autorità di controllo che non sia quella di trasmissione della relazione annuale dei paesi terzi riconosciuti. Di conseguenza, è opportuno anticipare di un mese anche la data di trasmissione delle domande complete per l’iscrizione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti.
(5) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene un elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le misure di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciuti equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a partire dall’ultima modifica del suddetto allegato, occorre apportare talune modifiche all’elenco.
(6) Le autorità del Giappone e degli Stati Uniti hanno chiesto alla Commissione di iscrivere nell’elenco nuovi organismi di controllo e di certificazione ed hanno fornito alla Commissione le necessarie garanzie atte a dimostrare che detti nuovi organismi di controllo e di certificazione rispondono effettivamente alle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(7) La durata dell’inclusione del Giappone nell’elenco figurante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Tenuto conto del fatto che il Giappone continua a rispondere alle condizioni stabilite all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, e alla luce dell’esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l’iscrizione per un periodo di tempo indeterminato.
(8) La durata dell’inclusione della Tunisia nell’elenco figurante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Alla luce dell’esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l’inclusione fino al 30 giugno 2014.
(9) Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati destinati al consumo umano e animale. Le autorità svizzere hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento di equivalenza anche per i vini biologici. L’esame delle informazioni trasmesse con tale richiesta nonché le spiegazioni fornite successivamente dalle autorità svizzere hanno portato a concludere che le norme in materia di produzione ed i controlli dei vini biologici in quel paese sono equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (4). Di conseguenza, il riconoscimento dell’equivalenza, per la Svizzera, dei prodotti trasformati destinati al consumo umano deve applicarsi anche ai vini biologici.
(10) Il riconoscimento degli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica ai prodotti agricoli non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati, destinati al consumo umano e animale, che sono stati importati in quel paese. Occorre precisare che, per essere riconosciuti come equivalenti, i prodotti biologici importati negli Stati Uniti devono essere stati trasformati o confezionati negli Stati Uniti, conformemente alla legislazione statunitense.
(11) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi competenti ai fini dell’equivalenza. Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo figuranti nell’allegato di cui trattasi, è opportuno apportare alcune modifiche all’elenco.
(12) La Commissione ha esaminato le domande di iscrizione nell’elenco figurante all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ricevute entro il 31 ottobre 2012. È necessario iscrivere in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per le quali un ulteriore esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che essi rispettano le disposizioni pertinenti.
(13) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1235/2008 di conseguenza.
(14) Al fine di agevolare la transizione e di dare agli organismi e alle autorità di controllo tempo sufficiente all’applicazione delle disposizioni modificate che li riguardano, è opportuno fissare una data ulteriore per l’applicazione delle modifiche relative ai siti Internet, alle relazioni annuali ed alla procedura di richiesta di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo.
(15) A causa di problemi tecnici connessi al primo utilizzo dello specifico sistema di trasmissione elettronica fornito dalla Commissione, la data di presentazione della relazione annua da parte degli organismi e delle autorità di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, attualmente fissata al 31 marzo di ogni anno, deve essere posticipata al 30 aprile. Tale deroga deve essere applicata retroattivamente dal 31 marzo 2013.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1) l’articolo 10, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) La lettera e) è sostituita dal seguente testo:
«e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo, che indichi la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti nonché un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sugli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;»;
b) La seguente lettera f) è aggiunta:
«f) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile una presentazione completa delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate dall’organismo o dall’autorità di controllo in un paese terzo.»;
2) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo nell’elenco di cui all’articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante,
...

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