Commission Implementing Regulation (EU) No 355/2014 of 8 April 2014 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries Text with EEA relevance

Published date09 April 2014
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 106, 9 April 2014
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9.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 106/15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all'elenco.
(2) La Commissione ha esaminato le domande di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012 ed entro il 31 ottobre 2013. È necessario inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per le quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti.
(3) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti contenga tutte le informazioni necessarie per ogni organismo di controllo e autorità di controllo per verificare se i prodotti immessi sul mercato dell'Unione sono stati controllati da un organismo di controllo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, l'«Institut für Marktökologie (IMO)» ha notificato alla Commissione la modifica della sua ragione sociale in «IMO Swiss AG», a partire dal 1o gennaio 2013. È necessario includere tale modifica nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(4) Come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione (3), il 30 aprile 2013 era la data limite per l'invio delle relazioni annuali inerenti al 2012 da parte degli organismi e delle autorità di controllo. Il «Center of Organic Agriculture in Egypt» non ha trasmesso la sua relazione annuale entro tale data. La Commissione, pur avendo concesso una proroga per l'invio della relazione annuale al suddetto «Center of Organic Agriculture in Egypt», non ha comunque ricevuto la relazione entro il 4 novembre 2013. In considerazione di ciò, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 occorre ritirare il «Center of Organic Agriculture in Egypt» dall'elenco di cui all'allegato IV.
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51).


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

(1) Nel testo relativo a «Abcert AG», il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:
Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti
A B C D E F
Azerbaigian AZ-BIO-137 x x
Bielorussia BY-BIO-137 x x
Georgia GE-BIO-137 x x
Iran IR-BIO-137 x x
Kazakhstan KZ-BIO-137 x
Moldova MD-BIO-154 x
Russia RU-BIO-137 x x x
Ucraina UA-BIO-137 x x —»
(2) Il testo relativo a «Afrisco Certified Organic, CC» è modificato come segue:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Indirizzo: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Sud Africa»
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:
Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti
A B C D E F
Angola AO-BIO-155 x
Botswana BW-BIO-155 x
Lesotho LS-BIO-155 x
Malawi MW-BIO-155 x
Mozambico MZ-BIO-155 x x
Namibia NA-BIO-155 x
Sud Africa ZA-BIO-155 x x
Swaziland SZ-BIO-155 x x
Zambia ZM-BIO-155 x —»
Zimbabwe ZW-BIO-155 x
(3) Nel testo relativo a «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:
Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti
A B C D E F
Azerbaigian AZ-BIO-151 x x
Camerun CM-BIO-151 x x
Ghana GH-BIO-151 x x
Moldova MD-BIO-151 x x
Marocco MA-BIO-151 x x
Ucraina UA-BIO-151 x x —»
(4) Il testo relativo a «Australian Certified Organic» è modificato come segue:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Indirizzo: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia»
b) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Indirizzo Internet: http://www.aco.net.au»
c) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:
Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti
A B C D E F
Australia AU-BIO-107 x x x
Myanmar/Birmania MM-BIO-107 x x
Cina CN-BIO-107 x x
Isole Cook CK-BIO-107 x
Figi FJ-BIO-107 x x
Isole Falkland FK-BIO-107 x
Hong Kong HK-BIO-107 x x
Indonesia ID-BIO-107 x x
Corea del Sud KR-BIO-107 x
Madagascar MG-BIO-107 x x
Malaysia MY-BIO-107 x x
Papua Nuova Guinea PG-BIO-107 x x
Singapore SG-BIO-107 x x
Taiwan TW-BIO-107 x x
Thailandia TH-BIO-107 x x
Tonga TO-BIO-107 x x
Vanuatu VU-BIO-107 x x —»
(5) Il testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH» è modificato come segue:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania»
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:
Paese terzo Numero di codice Categoria di prodotti
A B C D E F
Albania AL-BIO-141 x x
Algeria DZ-BIO-141 x x
Angola AO-BIO-141 x x
Armenia AM-BIO-141 x x
Azerbaigian AZ-BIO-141 x x
Bielorussia BY-BIO-141 x x x
Bolivia BO-BIO-141 x x
Botswana BW-BIO-141 x x
Brasile BR-BIO-141 x x x x
Myanmar/Birmania MM-BIO-141 x x x
Cambogia KH-BIO-141 x x
Ciad TD-BIO-141 x x
Cile CL-BIO-141 x x x x x
Cina CN-BIO-141 x x x x x x
Colombia CO-BIO-141 x x x
Costa Rica CR-BIO-141 x
Costa d'Avorio CI-BIO-141 x x x
Cuba CU-BIO-141 x x x
Repubblica dominicana DO-BIO-141 x
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