Règlement d'exécution (UE) 2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 portant sur le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «diméthoate», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Published date | 27 June 2019 |
Subject Matter | Legislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 173, 27 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 173, 27 juin 2019 |
27.6.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 173/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1090 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2019
relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2007/25/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva dimetoato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) | Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) | L'approvazione della sostanza attiva dimetoato indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2020. |
(4) | Una domanda di rinnovo dell'approvazione del dimetoato è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(5) | Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) | Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e il 5 maggio 2017 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) | L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
(8) | Il 2 ottobre 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il dimetoato soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo del dimetoato il 13 dicembre 2018 e la proposta di regolamento il 25 gennaio 2019. |
(9) | L'Autorità ha constatato specifici problemi. In particolare, non è stato possibile escludere il rischio di esposizione per consumatori, operatori, lavoratori, astanti e residenti a causa della loro esposizione a residui di dimetoato, del quale non è stato possibile escludere il potenziale genotossico, e al suo principale metabolita ometoato che, secondo le conclusioni della maggioranza degli esperti della valutazione inter pares, è un agente mutageno in vivo. L'Autorità ha inoltre concluso che, per tutti gli impieghi rappresentativi valutati, sussiste un rischio elevato per mammiferi e artropodi non bersaglio per quanto riguarda il dimetoato e per le api mellifere per quanto concerne il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha inoltre concluso che la specifica tecnica, attuale o rivista, non è corredata della valutazione (eco)tossicologica. |
(10) | La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione |
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