Commission Implementing Regulation (EU) No 159/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium benzoate, propionic acid and sodium propionate as a feed additive for pigs, poultry, bovines, sheep, goats, rabbits and horses and amending Regulations (EC) No 1876/2006 and (EC) No 757/2007 Text with EEA relevance

Published date22 February 2013
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 049, 22 February 2013
L_2013049IT.01004701.xml
22.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49/47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 159/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi per suini, pollame, bovini, ovini, caprini, conigli e cavalli e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2) Un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio è stato autorizzato a tempo indeterminato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai suini e alle vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione (3) e per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione (4). Il preparato è stato perciò iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suini, alle vacche da latte e ai bovini da ingrasso e, in conformità all’articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione a un nuovo impiego per i suini, il pollame, i bovini, gli ovini, i caprini, i conigli e i cavalli, con la richiesta che l’additivo fosse classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Nei suoi pareri del 6 settembre 2011 (5) e del 24 aprile 2012 (6) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio non ha effetti nocivi per la salute degli animali o per la salute umana — a condizione che siano adottate misure adeguate per proteggere gli utilizzatori — né per l’ambiente e che il preparato risulta efficace nel conservare i cereali e i mangimi completi. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del preparato in questione come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, i regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007 vanno modificati di conseguenza.
(7) Non essendovi ragioni di sicurezza che impongano di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni d’autorizzazione è opportuno che le parti
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