Commission Implementing Regulation (EU) 2018/520 of 28 March 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance solvent naphtha, light aromatic, as regards its maximum residue limit (Text with EEA relevance. )

Published date03 April 2018
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 3 April 2018
L_2018087IT.01000901.xml
3.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/520 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza nafta solvente, aromatica leggera per quanto riguarda il suo limite massimo di residui

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.
(2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
(3) La sostanza nafta solvente, aromatica leggera non figura in tale tabella.
(4) L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per la nafta solvente, aromatica leggera in tutte le specie da produzione alimentare.
(5) In base al parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha formulato una raccomandazione secondo la quale, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR per la nafta solvente, aromatica leggera in tutte le specie da produzione alimentare.
(6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza
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