Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1066 of 17 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to procedures, standard forms and templates for the provision of information for the purpose of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date06 July 2016
Subject MatterEconomic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 6 July 2016
L_2016181IT.01000101.xml
6.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1066 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Alle autorità di risoluzione è stato conferito il compito di preparare piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») conformemente ai requisiti e alla procedura di cui alla direttiva 2014/59/UE e a tale scopo è stata conferita loro la facoltà di esigere le informazioni necessarie dagli enti. Per quanto riguarda specificamente i piani di risoluzione di gruppo, l’impresa madre nell’Unione deve comunicare le informazioni pertinenti all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, la quale poi le trasmette alle autorità elencate all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE conformemente alla procedura ivi indicata.
(2) La procedura, insieme a una serie minima di modelli per richiedere agli enti le informazioni necessarie, dovrebbe essere concepita in modo tale da consentire alle autorità di risoluzione di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l’Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti.
(3) Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE gli enti hanno il dovere di assicurare alle autorità di risoluzione la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione. Le procedure dovrebbero però essere concepite in modo da ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tale proposito, la direttiva 2014/59/UE prevede che le autorità competenti abbiano il dovere di cooperare con le autorità di risoluzione. Nell’ambito di tale cooperazione l’autorità competente e l’autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni necessarie siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l’autorità competente in virtù dei compiti di vigilanza esercitati da quest’ultima. Qualora tali informazioni siano disponibili, è opportuno che l’autorità competente le trasmetta.
(4) Nell’ottica del contenuto complessivo dei piani di risoluzione, è opportuno che una serie minima di modelli riguardi il nucleo di informazioni relative all’ente da fornire all’autorità di risoluzione.
(5) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(6) L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione

La presentazione all’autorità di risoluzione, da parte di un ente, delle informazioni necessarie per preparare e attuare i piani di risoluzione, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, compresi i piani di risoluzione di gruppo a norma dell’articolo 13 della stessa direttiva, segue la procedura di cui all’articolo 2 del presente regolamento e utilizza, se del caso, i modelli di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Procedura

1. Per verificare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, se le informazioni necessarie per la preparazione del piano di risoluzione, che l’autorità di risoluzione deve chiedere all’ente, sono già disponibili in tutto o in parte presso l’autorità competente, l’autorità di risoluzione richiede in primo luogo tali informazioni all’autorità competente dell’ente interessato.

2. Se le informazioni richieste sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l’autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all’autorità di risoluzione.

3. Se le informazioni non sono già disponibili presso l’autorità competente, oppure se il formato in cui esse sono fornite dall’autorità competente non è soddisfacente per l’autorità di risoluzione, tenuto conto in particolare della procedura per la preparazione dei piani di risoluzione di gruppo, l’autorità di risoluzione chiede direttamente all’ente di fornire le informazioni necessarie.

4. Se le informazioni richieste dall’autorità di risoluzione ai sensi del paragrafo 3 sono comprese in una delle categorie di cui all’articolo 3, l’ente fornisce tali informazioni all’autorità di risoluzione presentando il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII, seguendo le istruzioni di cui all’allegato XIII.

5. Se le informazioni richieste dall’autorità di risoluzione non rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, le informazioni sono fornite nel formato richiesto dall’autorità di risoluzione.

6. La richiesta di informazioni che l’autorità di risoluzione presenta a un ente ai sensi del paragrafo 3:

a) specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l’ente comunica le informazioni all’autorità di risoluzione;
b) qualora le informazioni richieste siano incluse in una delle categorie di cui all’articolo 3, specifica il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII da utilizzare per fornire le informazioni all’autorità di risoluzione;
c) qualora le informazioni richieste non siano incluse in una delle categorie di cui all’articolo 3, o non rientrino in uno dei modelli contenuti negli allegati da I a XII, specifica il formato da utilizzare per fornire le informazioni all’autorità di risoluzione;
d) specifica se il modello pertinente contenuto negli allegati da I a XII debba essere compilato a livello individuale o di gruppo e se il suo ambito sia locale, esteso all’Unione o mondiale, conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato XIII;
e) indica i necessari contatti cui le informazioni devono essere inviate in seno all’autorità di risoluzione.

Articolo 3

Serie minima di informazioni incluse nei modelli

La serie minima di modelli per la presentazione di informazioni ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2014/59/UE comprende le seguenti categorie:

1) struttura organizzativa, come specificato nell’allegato I;
2) governance e dirigenza, come specificato nell’allegato II;
3) funzioni essenziali e delle linee di business principali, come specificato nell’allegato III;
4) controparti principali, come specificato nell’allegato IV, sezione 1: Attività, sezione 2: Passività, e sezione 3: Coperture rilevanti;
5) struttura delle passività, come specificato nell’allegato V;
6) garanzie reali costituite, come specificato nell’allegato VI;
7) voci fuori bilancio, come specificato nell’allegato VII;
8) sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, come specificato nell’allegato VIII;
9) sistemi informatici, come specificato nell’allegato IX, sezione 1: Informazioni generali e sezione 2: Classificazione;
10) interconnessioni, come specificato nell’allegato X;
11) autorità, come specificato nell’allegato XI;
12) impatto giuridico della risoluzione, come specificato nell’allegato XII.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione [(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Struttura organizzativa

Persona giuridica Assetto proprietario Capitale Diritti di voto Soggetto consolidante
Nome dell'entità Identificativo della persona giuridica Nome dell'entità Identificativo della persona giuridica Nome dell'entità Identificativo della persona giuridica
010 020 030 040 050 060 070 080
Società di partecipazione X 110 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Banca A (impresa madre) 111 Società di partecipazione X 110 100 % 100 % Banca A 111
Banca B (filiazione) 112 Banca A 111 80 % 60 % Banca A 111
Banca U 156 Banca B 112 100 % 100 % Banca A 111
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT