Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1825 of 6 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (Text with EEA relevance)
Published date | 15 October 2016 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Technical barriers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 279, 15 October 2016 |
15.10.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 279/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1825 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 72,
considerando quanto segue:
(1) | Per poter omologare i serbatoi di carburante come entità tecniche indipendenti, occorre inserire una scheda informativa specifica con i relativi dati quale nuova appendice dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione (2). |
(2) | Per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in particolare riguardo ai veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, è opportuno consentire omologazioni aggiuntive di sistemi. |
(3) | Per far sì che siano comunicate tutte le informazioni pertinenti nel caso dei veicoli muniti di trasmissione a variazione continua, occorre modificare la tabella che riporta i dati relativi ai rapporti di trasmissione da inserire nella scheda informativa. |
(4) | Per stabilire un nesso chiaro tra le due configurazioni di veicoli in grado di convertire il loro livello di prestazioni dalla sottocategoria (L3e/L4e)-A2 alla sottocategoria (L3e/L4e)-A3 e viceversa, e per agevolare l'accesso a tali informazioni da parte dei proprietari dei veicoli, è opportuno aggiungere una voce relativa al numero di omologazione UE della configurazione originale al modello di cui all'allegato I, appendice 24, del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014, e al modello del certificato di conformità di cui all'allegato IV di tale regolamento di esecuzione. |
(5) | Per poter fornire ulteriori informazioni all'apparire di nuove tecnologie e di nuove concezioni, dev'essere possibile inserire dati aggiuntivi nei modelli dei certificati di omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. |
(6) | Per motivi di chiarezza e di coerenza, occorre modificare o cancellare alcune note esplicative. |
(7) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. |
(8) | Affinché fabbricanti ed autorità nazionali dispongano di più tempo per applicare tempestivamente le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, soprattutto se si considera che il regolamento (UE) n. 168/2013 è entrato in vigore il 1o gennaio 2016 e che le relative prescrizioni amministrative diventeranno obbligatorie per tutti i veicoli nuovi immatricolati o immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2018. |
(9) | Si dovrebbe rinviare l'applicabilità delle modifiche apportate ai modelli dei certificati di conformità al 1o settembre 2017, per dare a fabbricanti ed autorità nazionali il tempo necessario ad adeguare alle suddette modifiche le rispettive disposizioni amministrative riguardanti l'immatricolazione dei veicoli, in particolare per gli aspetti relativi ai sistemi informatici. |
(10) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e da IV a VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1o settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 è così modificato:
1) | l'allegato I è così modificato:
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