Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1825 of 6 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (Text with EEA relevance)

Published date15 October 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 279, 15 October 2016
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15.10.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1825 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 72,

considerando quanto segue:

(1) Per poter omologare i serbatoi di carburante come entità tecniche indipendenti, occorre inserire una scheda informativa specifica con i relativi dati quale nuova appendice dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione (2).
(2) Per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in particolare riguardo ai veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, è opportuno consentire omologazioni aggiuntive di sistemi.
(3) Per far sì che siano comunicate tutte le informazioni pertinenti nel caso dei veicoli muniti di trasmissione a variazione continua, occorre modificare la tabella che riporta i dati relativi ai rapporti di trasmissione da inserire nella scheda informativa.
(4) Per stabilire un nesso chiaro tra le due configurazioni di veicoli in grado di convertire il loro livello di prestazioni dalla sottocategoria (L3e/L4e)-A2 alla sottocategoria (L3e/L4e)-A3 e viceversa, e per agevolare l'accesso a tali informazioni da parte dei proprietari dei veicoli, è opportuno aggiungere una voce relativa al numero di omologazione UE della configurazione originale al modello di cui all'allegato I, appendice 24, del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014, e al modello del certificato di conformità di cui all'allegato IV di tale regolamento di esecuzione.
(5) Per poter fornire ulteriori informazioni all'apparire di nuove tecnologie e di nuove concezioni, dev'essere possibile inserire dati aggiuntivi nei modelli dei certificati di omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti.
(6) Per motivi di chiarezza e di coerenza, occorre modificare o cancellare alcune note esplicative.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014.
(8) Affinché fabbricanti ed autorità nazionali dispongano di più tempo per applicare tempestivamente le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, soprattutto se si considera che il regolamento (UE) n. 168/2013 è entrato in vigore il 1o gennaio 2016 e che le relative prescrizioni amministrative diventeranno obbligatorie per tutti i veicoli nuovi immatricolati o immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2018.
(9) Si dovrebbe rinviare l'applicabilità delle modifiche apportate ai modelli dei certificati di conformità al 1o settembre 2017, per dare a fabbricanti ed autorità nazionali il tempo necessario ad adeguare alle suddette modifiche le rispettive disposizioni amministrative riguardanti l'immatricolazione dei veicoli, in particolare per gli aspetti relativi ai sistemi informatici.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e da IV a VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1o settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 è così modificato:

1) l'allegato I è così modificato:
a) nell'elenco delle appendici sono inserite le seguenti righe, rispettando il loro ordine numerico:
«5 bis Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento a un) sistema di controllo della coppia massima e della potenza massima netta di un'unità di propulsione
8bis Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento a un) sistema di installazione di dispositivi di segnalazione acustica
9 bis Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento a un) sistema di installazione di vetratura, tergicristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento
9 ter Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento a un) sistema di identificazione di comandi, spie e indicatori
11 bis Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di ancoraggi delle cinture di sicurezza
11 ter Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di controllo della capacità, delle caratteristiche e dell'idoneità alla sterzata
13 bis Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento a un) sistema di protezione degli occupanti di un veicolo, come finiture interne, poggiatesta e portiere del veicolo
20 bis Modello di scheda informativa relativa all'omologazione UE di un serbatoio di carburante come entità tecnica indipendente (STU)»
b) nella parte B, punto 2.2., tabella 1, ELENCO I, è inserita la seguente riga, rispettando il suo ordine numerico:
«5 bis Sistema: coppia massima e potenza massima netta di un'unità di propulsione X Appendice 2»
c) nella parte B, punto 2.2., tabella 1, ELENCO II, sono inserite le seguenti righe, rispettando il loro ordine numerico:
«8 bis Sistema: installazione di dispositivi di segnalazione acustica II
9 bis Sistema: installazione di vetratura, tergicristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento VII
9 ter Sistema: identificazione di comandi, spie e indicatori VIII
11 bis Sistema: ancoraggi per cinture di sicurezza XII
11 ter Sistema: capacità, caratteristiche e idoneità alla sterzata XIV
13 bis Sistema: protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne, poggiatesta, cinture di sicurezza e portiere del veicolo XVII»
d) nella parte B, punto 2.2., tabella 1, ELENCO III, sono inserite le seguenti righe, rispettando il loro ordine numerico:
«20 bis Entità tecnica indipendente: serbatoio di carburante IX»
e) nella parte B, punto 2.8., la tabella relativa ai dati della scheda informativa è così modificata:
i) tra i dati della scheda informativa è inserito il seguente punto 3.3.3.4.:
«3.3.3.4. L1e — L7e potenza su 15/30(4) minuti(27): …kW»
ii) il punto 3.5.4. dei dati della scheda informativa è sostituito dal seguente: «3.5.4. Rapporti di trasmissione
L1e — L7e Rapporti totali di trasmissione
Marcia(24) Rapporti di trasmissione interni (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quello dell'albero di trasmissione) Rapporto/i finale/i di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero di trasmissione e quello delle ruote motrici) Rapporti totali di trasmissione Rapporto (regime del motore/velocità del veicolo) solo in caso di cambio manuale
1 2 3 …
Retromarcia»
iii) il punto 4.0.1. dei dati della scheda informativa è sostituito dal seguente:
«4.0.1. L1e — L7e Norma ambientale: Euro …(3/4/5)(4)»
iv) tra i dati della scheda informativa sono inseriti i seguenti punti da 4.0.2. a 4.0.5.:
«4.0.2. L1e — L7e Consumo di carburante (dati particolareggiati per ciascun carburante di riferimento sottoposto a prova) …l/kg(4)/100km
4.0.3. L1e — L7e Emissioni di CO2 (25): …g/km
4.0.4. L1e — L7e Consumo di energia(25): …Wh/km
4.0.5. L1e — L7e Autonomia elettrica(25): …km»
f) l'appendice 3 è così modificata:
i) il punto 4.0.1. dei dati della scheda informativa è sostituito dal seguente:
«4.0.1. L1e — L7e Norma ambientale: Euro …(3/4/5)(4)»
ii) tra i dati della scheda informativa sono inseriti i seguenti punti da 4.0.2. a 4.0.5.:
«4.0.2. L1e — L7e Consumo di carburante (dati particolareggiati per ciascun carburante di riferimento sottoposto a prova)
...

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