Commission Implementing Regulation (EU) No 901/2014 of 18 July 2014 implementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (Text with EEA relevance)
Published date | 22 August 2014 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,Mercado interior - Principios,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 249, 22 agosto 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 249, 22 de agosto de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 249, 22 août 2014 |
02014R0901 — IT — 01.09.2017 — 002.001
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►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 901/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2014 che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 249 dell'22.8.2014, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1825 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2016 | L 279 | 47 | 15.10.2016 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 023, 28.1.2017, pag. 122 (2016/1825) |
►C2 | Rettifica, GU L 158, 21.6.2017, pag. 51 (901/2014) |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 901/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2014
che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento reca le misure di esecuzione, di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 168/2013, volte a stabilire condizioni uniformi di applicazione delle prescrizioni amministrative per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli nuovi, e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti progettati e costruiti per tali veicoli. Stabilisce inoltre le prescrizioni amministrative per l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali.
Articolo 2
Modelli di scheda tecnica e di documentazione informativa
I costruttori che chiedono l'omologazione UE presentano la scheda tecnica e la documentazione informativa di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013, sulla base dei modelli di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Modelli di dichiarazioni del costruttore concernenti la prova di resistenza e l'integrità della struttura del veicolo
I costruttori che chiedono l'omologazione UE presentano dichiarazioni concernenti la resistenza dei sistemi, delle parti e degli equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza funzionale, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013, e l'integrità della struttura del veicolo, di cui all'allegato XIX del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione ( 1 ) che completa tale regolamento, sulla base dei modelli di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Modelli di certificati del costruttore comprovanti all'autorità di omologazione la conformità in materia di accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo
I costruttori che chiedono l'omologazione UE forniscono all'autorità di omologazione un certificato relativo all'accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 168/2013, sulla base dei modelli riportati nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 5
Modelli di certificati di conformità
1. I costruttori rilasciano il certificato di conformità di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 secondo i modelli di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013, che consente ai costruttori di richiedere le omologazioni a norma di tale regolamento già a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione, fino al 31 dicembre 2015 in alternativa al modello di certificato di conformità di cui all'appendice 1 dell'allegato IV i costruttori possono usare per i veicoli di tali tipi omologati di recente il modello di certificato di conformità di cui all'allegato IV della direttiva 2002/24/CE, che deve includere alla voce n. 04 «Categoria del veicolo» e alla voce n. 50 «Osservazioni» le informazioni e le voci di cui all'appendice 2 dell'allegato IV.
Articolo 6
Modelli della targa regolamentare e del marchio di omologazione UE
I costruttori appongono la targa regolamentare e il marchio di omologazione UE di cui all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 168/2013 secondo i modelli di cui all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 7
Modelli di certificato di omologazione UE
Le autorità di omologazione rilasciano i certificati di omologazione UE di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 sulla base dei modelli di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 8
Sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE
A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013, i certificati di omologazione UE sono numerati secondo il sistema armonizzato di cui all'allegato VII del presente regolamento.
Articolo 9
Modello di scheda dei risultati di prova
Le autorità di omologazione rilasciano la scheda dei risultati di prova di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 168/2013 sulla base dei modelli di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
Articolo 10
Formato dei verbali di prova
Il formato dei verbali di prova di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 rispetta le prescrizioni generali di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
Articolo 11
Elenco delle parti o degli equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
L'elenco delle parti o degli equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale, di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013, è riportato nell'allegato X del presente regolamento.
Articolo 12
Modello e sistema di numerazione del certificato di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
Le autorità di omologazione rilasciano il certificato di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale, di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013 in base al modello e secondo il sistema di numerazione di cui all'allegato IX del presente regolamento.
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Numero dell'allegato | Titolo dell'allegato |
I | Modelli di scheda tecnica e di documentazione informativa |
II | Modelli di dichiarazioni del costruttore concernenti la prova di resistenza e l'integrità della struttura del veicolo |
III | Modelli di certificati del costruttore comprovanti all'autorità di omologazione la conformità in materia di accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo |
IV | Modelli di certificati di conformità |
V | Modelli di targa regolamentare e di marchio di omologazione UE |
VI | Modelli di certificato di omologazione UE |
VII | Sistema di numerazione del certificato di omologazione UE |
VIII | Formato dei verbali di prova e modello di scheda dei risultati di prova |
IX | Modello e sistema di numerazione del certificato per l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali |
X | Elenco delle parti o degli equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali |
ALLEGATO I
Modelli di scheda tecnica e di documentazione informativa
ELENCO DELLE APPENDICI
Numero dell'appendice | Titolo dell'appendice |
1 | Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico |
2 | Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di controllo delle emissioni di gas del basamento e per evaporazione |
3 | Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema diagnostico di bordo (OBD) |
4 | Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di controllo del livello sonoro |
5 | Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di controllo delle prestazioni dell'unità di propulsione |
▼M1 | |
5 bis | Modello di scheda informativa |
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