REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/413 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(2) | Lo stesso regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell'allegato di detto regolamento. |
(4) | La Commissione ha ricevuto conferma dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che esso manterrà le proprie disposizioni e norme in materia di sicurezza aerea equivalenti alla normativa dell'Unione dopo la data del suo recesso dall'Unione europea il 30 marzo 2019. |
(5) | La Commissione ha verificato che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord soddisfa i criteri di cui alla parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009. |
(6) | La Commissione ha stabilito la procedura adeguata per riassegnare agli altri Stati membri la responsabilità della designazione dei vettori aerei, degli agenti regolamentati di paesi terzi e dei mittenti conosciuti di paesi terzi, attualmente designati dal Regno Unito rispettivamente ACC3, RA3 e KC3, e che tale procedura debba essere disciplinata da disposizioni di attuazione transitorie. |
(7) | La Commissione e gli Stati membri riconoscono il valido contributo fornito dai validatori della sicurezza aerea UE approvati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al funzionamento della catena logistica sicura dell'UE degli ACC3, RA3 e KC3, nonché l'opportunità di provvedere a che gli Stati membri assumano la responsabilità di approvare tali figure a partire dal 30 marzo 2019. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, fatto salvo qualsiasi eventuale accordo di recesso concluso a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).