Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1980 of 4 November 2015 correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance)

Published date05 November 2015
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 289, 5 November 2015
L_2015289IT.01000601.xml
5.11.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 289/6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1980 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione (3), elenca Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti D per la Corea del Sud, nonostante tale riconoscimento sia stato revocato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione (4) a seguito dell'inclusione della Repubblica di Corea nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Poiché la Repubblica di Corea è elencata come paese terzo riconosciuto nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti D, compresa la lavorazione di ingredienti importati, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH non può essere riconosciuto per la Repubblica di Corea per detta categoria di prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. Il riconoscimento per la categoria di prodotti D dovrebbe pertanto essere soppresso dall'allegato IV. Al fine di garantire la coerenza con la terminologia del regolamento di esecuzione (UE) 2015/131, «Corea del Sud» dovrebbe essere sostituito da «Repubblica di Corea» negli altri riconoscimenti afferenti a Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH.
(2) Il riconoscimento di Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH per le categorie di prodotti A, D ed F per la Guinea-Bissau concesso in precedenza dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione (5) non appare nella tabella dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, anche se il riconoscimento di tale organismo di controllo per tale paese non è stato revocato. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto essere inserito nuovamente nell'allegato IV.
(3) Poiché l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931, contiene inoltre alcuni errori nei numeri di codice, si dovrebbero rettificare anche tali errori. Si dovrebbero pertanto rettificare i numeri di codice per la Bosnia-Erzegovina per l'organismo di controllo «Abcert AG», per la Costa d'Avorio per l'organismo di controllo «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e per il Kazakhstan e il Kirghizistan per l'organismo di controllo «Organic Standard». Nel contempo si dovrebbe rettificare un errore relativo al numero di codice per il Kirghizistan per l'organismo di controllo «Bio.inspecta AG», contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione (6).
(4) Si dovrebbe pertanto correggere di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(5) Nell'interesse della chiarezza e della certezza del diritto, tali rettifiche dovrebbero essere apportate senza indugi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, per talune rettifiche contenute nel presente regolamento relativamente agli errori del regolamento di esecuzione (UE) 2015/931, è opportuno che esse siano applicate retroattivamente dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.
(6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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