Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2190 of 24 November 2017 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2452 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )

Published date25 November 2017
Subject MatterApproximation of laws,Financial provisions,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 310, 25 November 2017
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25.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310/30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2190 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2017

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 56, quarto comma, e l'articolo 256, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) È necessario agevolare l'uniformità della presentazione e migliorare la qualità delle informazioni pubblicate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione (2).
(2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano le procedure e i modelli per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 56 e all'articolo 256, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.
(3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA) ha presentato alla Commissione.
(4) L'EIOPA ha seguito la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto su cui si fonda il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452.
(6) Occorre inoltre rettificare diversi errori redazionali di lieve entità riscontrati nel testo del regolamento (UE) 2015/2452 per quanto riguarda le istruzioni dei modelli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni modificative

Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni rettificative

Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).

(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO I

1. Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono entrambi così modificati:
a) nella sezione S.05.01 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia principi contabili locali o IFRS se accettati come Principi contabili locali ma utilizzando le aree di attività di solvibilità II. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»
2. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
a) nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»
3. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
a) nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia GAAP locali o IFRS se accettati come GAAP locali. Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»

ALLEGATO II

1. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:
a) nel modello S.19.01.21, la riga Z0010 è sostituita dalla seguente:
«Anno di accadimento del sinistro/anno della sottoscrizione Z0020
»
b) nel modello S.23.01.01.R0230, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari R0230
»
c) nel modello S.23.01.22.R0220, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Fondi propri in bilancio che non sono rappresentati dalla riserva di riconciliazione e che non soddisfano i criteri per essere classificati come fondi propri ai fini di solvibilità II R0220
»
d) nel modello S.23.01.22.R0240, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Di cui dedotte ai sensi dell'articolo 228 della direttiva 2009/138/CE R0240
»
e) nel modello S.23.01.22.R0330, dopo la riga R0320 è inserita la riga seguente:
«Un impegno giuridicamente vincolante a sottoscrivere e pagare le passività subordinate su richiesta R0330
»
f) nel modello S.23.01.22, le righe R0350 e R0340 sono integralmente sostituite dalle seguenti:
«Lettere di credito e garanzie di cui all'articolo 96, punto 2), della direttiva 2009/138/CE R0340
Lettere di credito e garanzie diverse da quelle di cui all'articolo 96, punto 2), della direttiva 2009/138/CE R0350
»
g) nel modello S.23.01.22.R0410, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM R0410
»
h) nel modello S.23.01.22.R0440, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Totale dei fondi propri di altri settori finanziari R0440
»
i) nel modello S.23.01.22.R0770, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) – Attività vita R0770
»
j) nel modello S.23.01.22.R0780, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) – Attività non vita R0780
»
k) nel modello S.23.01.22.R0790, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Totale EPIFP R0790
»
l) nel modello S.25.01.21, «C0100» Semplificazioni è sostituito da «C0120»;
m) nei modelli S.25.01.22, S.25.02.21 e S.25.02.22, C0080 è sostituito da C0090, e C0090 da C0120;
n) nei modelli S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 e S.25.03.22, l'intera riga R0420 è sostituita dalla seguente:
«Importo totale dei requisiti patrimoniali
...

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