Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2298 of 12 December 2017 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance. )

Published date13 December 2017
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 13 December 2017
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13.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2298 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale indicati nell'elenco del suo allegato I («l'elenco») presso i punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
(2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che al punto di entrata designato l'autorità competente debba effettuare controlli fisici e d'identità sulle partite di prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all'elenco dell'allegato I può tuttavia prevedere, se sussistono determinate condizioni, che tali controlli siano effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione se la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile. Le voci dell'allegato I possono comprendere una gamma di prodotti e la valutazione della possibilità che la natura altamente deperibile dei prodotti in questione si evolva dopo il loro inserimento nell'allegato I. Inoltre, le caratteristiche dell'imballaggio possono cambiare per i prodotti già inseriti. È pertanto opportuno modificare l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009 per prevedere che la deroga ivi indicata possa essere applicata sia ai prodotti che sono già stati inseriti sia ai nuovi prodotti da inserire nell'allegato I.
(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.
(4) La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
(5) Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di peperoni (Capsicum spp.) provenienti dall'India e dal Pakistan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
(6) La portata di alcune voci dell'elenco dovrebbe inoltre essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative ai pistacchi degli Stati Uniti e ai peperoni (Capsicum spp.) della Thailandia e del Vietnam per includere rispettivamente i pistacchi tostati e i peperoni congelati.
(7) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato al fine di chiarire che le voci relative alle uve secche, classificate nella nomenclatura combinata (NC) con il codice 0806 20, comprendono anche le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento (3).
(8) È inoltre opportuno modificare l'elenco sopprimendo le voci concernenti i prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai relativi requisiti di sicurezza fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali di conseguenza non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle uve da tavola dell'Egitto e le melanzane della Thailandia dovrebbero pertanto essere soppresse.
(9) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
(10) Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali la Commissione può disporre che, per quanto riguarda un prodotto elencato nell'allegato I, siano effettuati controlli d'identità e fisici sulle partite di tale prodotto dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:
a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;
b) le autorità competenti al punto di entrata designato e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:
i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;
ii) le prescrizioni sulla presentazione di una relazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatte.»;
2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(3) Note esplicative del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al capitolo 8 della nomenclatura istituita con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC (1) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Ananas (Alimenti - freschi o refrigerati) 0804 30 00 Benin (BJ) Residui di antiparassitari (2) (3) 20
Arachidi con guscio
1202 41 00
Bolivia (BO) Aflatossine 50
Arachidi sgusciate
1202 42 00
Burro di arachidi
2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate
2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate) ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 10 10 Cambogia (KH) Residui di antiparassitari (2) (4) 50
Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti - erbe fresche o refrigerate) ex 0709 40 00 20 Cambogia (KH) Residui di antiparassitari (2) (5) 50
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (6) (Alimenti - freschi o refrigerati) ex 0704 90 90 40 Cina (CN) Residui di antiparassitari (2) 20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) 0902 Cina (CN) Residui di antiparassitari (2) (7) 10
Peperoni dolci (Capsicum annuum)
0709 60 10 ; 0710 80 51
Repubblica dominicana (DO) Residui di antiparassitari (
...

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