Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1024 of 24 June 2016 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance)

Published date25 June 2016
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 168, 25 June 2016
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25.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1024 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 (2) della Commissione stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
(3) L'esperienza acquisita nel corso degli ultimi 6 anni ha dimostrato che è opportuno contemplare una riduzione della frequenza prevista dei riesami dell'allegato I a una frequenza semestrale, pur mantenendo la possibilità per la Commissione di rivedere l'elenco più spesso se necessario. Tale semplificazione dovrebbe migliorare l'efficienza, pur mantenendo le caratteristiche e gli obiettivi principali del regolamento. La riduzione della frequenza prevista dei riesami dell'allegato I a una frequenza semestrale dovrebbe portare a una corrispondente modifica della frequenza delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inviare le relazioni ogni semestre.
(4) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
(5) In particolare, per le partite di nocciole provenienti dalla Georgia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa a tali partite.
(6) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato con la soppressione delle voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco riguardanti le uve secche dall'Afghanistan e le mandorle dall'Australia devono quindi essere soppresse.
(7) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente.»;
2) all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La relazione è presentata semestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni semestre.»;
3) l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto) Codice NC (1) Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
ex 0708 20 00 ;
10 Cambogia (KH) Residui di antiparassitari (2) (3) 50
ex 0710 22 00 10
Melanzane
0709 30 00 ;
ex 0710 80 95 72
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)
Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate) ex 0709 40 00 20 Cambogia (KH) Residui di antiparassitari (2) (4) 50
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, «broccoli cinesi») (5) (Alimenti — freschi o refrigerati) ex 0704 90 90 40 Cina (CN) Residui di antiparassitari (2) 50
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) 0902 Cina (CN) Residui di antiparassitari (2) (6) 10
Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
ex 0708 20 00 ;
10 Repubblica dominicana (DO) Residui di antiparassitari (2) (7) 20
ex 0710 22 00 10
Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)
0709 60 10 ;
0710 80 51
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)
ex 0709 60 99 ;
20
ex 0710 80 59 20
Fragole (Alimenti — freschi o refrigerati) 0810 10 00 Egitto (EG) Residui di antiparassitari (2) (8) 10
Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)
0709 60 10 ;
Egitto (EG) Residui di antiparassitari (2) (9) 10
0710 80 51
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)
ex 0709 60 99 ;
20
ex 0710 80 59 20
Arachidi con guscio
1202 41 00
Gambia (GM) Aflatossine 50
Arachidi sgusciate
1202 42 00
Burro di arachidi
2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate
2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
Nocciole con guscio
0802 21 00
Georgia (GE) Aflatossine 20
Nocciole sgusciate
0802 22 00
(Alimenti)
Olio di palma (Alimenti) 1511 10 90 ; Ghana (GH) Coloranti Sudan (10) 50
1511 90 11 ;
ex 1511 90 19 ; 90
1511 90 99
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati) 1207 40 90 India (IN) Salmonella (11) 20
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti) 3507 India (IN) Cloramfenicolo 50
Piselli non sgranati (Alimenti — freschi o refrigerati) ex 0708 10 00 40 Kenya (KE) Residui di antiparassitari (2) (12) 10
Arachidi con guscio
1202 41 00
Madagascar (MG) Aflatossine 50
Arachidi sgusciate
1202 42 00
Burro di arachidi
2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate
2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
Lamponi (Alimenti — congelati) 0811 20 31 ; Serbia (RS) Norovirus 10
ex 0811 20 11 ; 10
ex 0811 20 19 10
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati ex 1207 70 00 ; 10 Sierra Leone (SL) Aflatossine 50
ex 1106 30 90 ; 30
ex 2008 99 99 50
(Alimenti)
Arachidi con guscio
1202 41 00
Sudan (SD) Aflatossine 50
Arachidi sgusciate
1202 42 00
Burro di arachidi
2008 11 10
Arachidi altrimenti preparate o conservate
2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Mangimi e alimenti)
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati) ex 0709 60 99 20 Thailandia (TH) Residui di antiparassitari (2) (13) 10
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